Progetto
Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine
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(4) La carcerazione provvisoria termina se lo Stato Parte richiesto non ha ricevuto la richiesta formale di estradizione entro 60 giorni dall’incarcerazione dell’estradando. La persona può essere rilasciata a titolo provvisorio in ogni momento, in qual caso lo Stato Parte richiesto adotta tutte le misure che ritiene necessarie per impedire che l’estradando si renda latitante.
(5) La fine della carcerazione provvisoria come da paragrafo 4 non impedisce una nuova incarcerazione né la successiva estradizione se la richiesta formale di estradizione perviene allo Stato Parte richiesto in un secondo momento.
Articolo 60
Considerazione dei periodi di detenzione
Nel determinare la durata complessiva della detenzione da scontare nello Stato Parte richiedente in seguito alla pronuncia di una pena privativa della libertà o di una misura di sicurezza, lo Stato Parte richiedente è incoraggiato a tenere conto, nella più ampia misura possibile in conformità con il suo diritto nazionale, di tutti i periodi di detenzione risultanti dall’esecuzione di una richiesta di estradizione nello Stato Parte richiesto.
Articolo 61
Consegna dell’estradando
(1) Se è dato luogo alla richiesta, lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte richiesto si consultano e convengono luogo e data della consegna. Allo Stato Parte richiedente è comunicato per quanto tempo l’estradando è stato detenuto in vista dell'estradizione.
(2) Fatto salvo il paragrafo 3, l’estradando che non sia stato preso in consegna nella data convenuta può essere rilasciato allo scadere di 30 giorni da tale data e dev’essere in ogni caso rilasciato allo scadere di 45 giorni, sempre che lo Stato Parte richiesto non disponga altrimenti. Lo Stato Parte richiesto può rifiutare l’estradizione per lo stesso crimine.
(3) Uno Stato Parte impossibilitato a consegnare o prendere in consegna l’estradando per circostanze che sfuggono al suo controllo ne informa l’altro Stato Parte. Gli Stati Parte coinvolti si consultano e possono convenire una nuova data di consegna; si applica il paragrafo 2.