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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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Capitolo V

Trasferimento di condannati

Articolo 66

Campo di applicazione del capitolo V e definizioni in materia di trasferimento di condannati

(1) Per quanto possibile e conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale, una persona condannata in uno Stato Parte per un crimine al quale tale Stato applica la presente Convenzione può essere trasferita in un altro Stato Parte per scontare la pena inflittale. Il trasferimento è possibile anche se la condanna è stata pronunciata per un crimine al quale si applica la presente Convenzione in relazione ad altri crimini.

(2) Ai fini del presente capitolo s’intende per:

a) Stato Parte di esecuzione: lo Stato Parte in cui il condannato può essere o è già stato trasferito per eseguire la condanna;

b) sentenza: una decisione giudiziale di condanna, contro la quale non vi è più alcun rimedio giuridico ordinario e che è quindi definitiva;

c) condanna: qualsiasi pena o misura privativa di libertà pronunciata da un giudice per la commissione di un crimine al quale si applica la presente Convenzione;

d) Stato Parte di condanna: lo Stato in cui è stata pronunciata la condanna.

Articolo 67

Condizioni del trasferimento

(1) Il trasferimento può essere chiesto dallo Stato Parte di condanna o dallo Stato Parte di esecuzione.

(2) Un condannato può esprimere, sia presso lo Stato Parte di condanna, sia presso lo Stato Parte di esecuzione, il desiderio di essere trasferito in virtù della presente Convenzione.

(3) Un trasferimento può aver luogo secondo la presente Convenzione soltanto alle seguenti condizioni: