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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine
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(3) Le informazioni devono comprendere:
a) il nome, la data e il luogo di nascita e, segnatamente ai sensi dell’articolo 9 ove applicabile, la cittadinanza del condannato;
b) l’eventuale indirizzo del condannato nello Stato Parte di esecuzione;
c) un esposto dei fatti che hanno dato adito alla condanna;
d) la natura, la durata e la data d’inizio della condanna;
e) la durata della condanna già scontata e altri sconti di pena in conformità con il diritto nazionale dello Stato Parte di condanna;
f) se necessario, una dichiarazione indicante che la richiesta di trasferimento è presentata in virtù della presente Convenzione.
(4) Se il condannato ha espresso allo Stato Parte di esecuzione il desiderio di essere trasferito in virtù della presente Convenzione, lo Stato Parte di condanna, su domanda, comunica a tale Stato le informazioni di cui al paragrafo 3.
(5) Il condannato deve essere informato per scritto di ogni passo intrapreso dallo Stato Parte di condanna o dallo Stato Parte di esecuzione in applicazione dei paragrafi precedenti, come pure di ogni decisione presa da uno dei due Stati Parte in merito a una richiesta di trasferimento.
Articolo 69
Richieste, risposte e atti allegati
(1) Le richieste di trasferimento e le risposte devono essere formulate per scritto.
(2) Lo Stato Parte richiesto deve informare prontamente lo Stato Parte richiedente della propria decisione di accettare o rifiutare il trasferimento chiesto e, su domanda, indicare i motivi del rifiuto, per quanto ciò sia possibile e opportuno.
(3) Su domanda dello Stato parte di condanna, lo Stato Parte di esecuzione deve fornire: