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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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a) un documento o una dichiarazione indicante che il condannato è un suo cittadino, segnatamente ai sensi dell’articolo 9 ove applicabile;

b) una copia delle pertinenti disposizioni del proprio diritto nazionale, dalle quali risulti che gli atti o le omissioni che hanno comportato la condanna nello Stato Parte di condanna costituiscono un crimine per il diritto nazionale dello Stato Parte di esecuzione, o ne costituirebbero uno qualora avvenissero sul suo territorio;

c) informazioni sulle modalità di esecuzione della condanna in caso di trasferimento e, se del caso, copie delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale in materia di proseguimento dell’esecuzione o di conversione delle condanne;

d) informazioni sul rilascio condizionale o anticipato e le pertinenti disposizioni del suo diritto nazionale.

(4) Quando vi sia richiesta di trasferimento, lo Stato Parte di condanna deve fornire allo Stato Parte di esecuzione i documenti seguenti, salvo che l’uno o l’altro dei due Stati Parte abbia già indicato che non intende accordare il trasferimento:

a) una copia autenticata della sentenza e una copia delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale su cui si fonda;

b) l’indicazione della durata della condanna già scontata, comprese le informazioni su qualsiasi detenzione provvisoria, condono di pena o ogni altro atto riguardante l’esecuzione della condanna;

c) fatti salvi gli articoli 71 e 72, una dichiarazione scritta che attesti il consenso al trasferimento, come da articolo 67 paragrafo 3 lettera d;

d) tutte le volte che occorra, ogni rapporto medico o sociale sul condannato, ogni informazione sul suo trattamento nello Stato Parte di condanna e ogni raccomandazione per il seguito del suo trattamento nello Stato Parte di esecuzione.