Progetto

Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 73Fedlex · Progetto

altra restrizione della libertà personale, per un qualsiasi crimine, anteriore al trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva, ad eccezione dei seguenti casi:

a) quando lo Stato Parte di condanna lo autorizza:

i) a tale scopo viene presentata una richiesta, corredata dei relativi atti e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni del condannato;

ii) tale autorizzazione viene data quando lo stesso crimine per cui viene richiesta comporterebbe l’estradizione conformemente al diritto nazionale dello Stato Parte di condanna o quando l’estradizione sarebbe esclusa solo in ragione della durata della pena;

b) quando, avendo avuto la possibilità di farlo, il condannato non ha lasciato, nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, il territorio dello Stato Parte di esecuzione, o se vi è ritornato dopo averlo lasciato.

(5) Nonostante le disposizioni del paragrafo 4, lo Stato Parte di esecuzione può adottare le misure necessarie, conformemente al proprio diritto nazionale, ivi compreso il ricorso a un procedimento in contumacia, ai fini di un’interruzione della prescrizione.

(6) Il presente articolo non obbliga uno Stato Parte a procedere all’esecuzione di condanne alle condizioni di cui al presente articolo.

Articolo 73

Conseguenze del trasferimento per lo Stato Parte di condanna

(1) La presa in consegna del condannato da parte delle autorità dello Stato Parte di esecuzione sospende l’esecuzione della condanna nello Stato Parte di condanna.

(2) Lo Stato Parte di condanna non può più eseguire la condanna quando lo Stato Parte di esecuzione ne considera terminata l’esecuzione.