Progetto

Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 72Fedlex · Progetto

tal senso sono accompagnate dalle informazioni di cui all’articolo 68 paragrafo 3. L’arresto a tale titolo del condannato non può aggravarne la situazione penale.

(3) Agli effetti del presente articolo, per trasferire l’esecuzione della condanna non è necessario il consenso del condannato.

(4) Il presente articolo non obbliga lo Stato di cittadinanza a procedere all’esecuzione di condanne alle condizioni di cui al presente articolo.

Articolo 72

Condannati oggetto di un ordine di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera

(1) Su domanda dello Stato Parte di condanna, lo Stato Parte di esecuzione può, fatta salva l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, dare il proprio consenso al trasferimento di un condannato senza il consenso di quest’ultimo quando la condanna pronunciata nei suoi confronti o una decisione amministrativa presa in seguito a tale condanna comportano una misura definitiva di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato Parte di condanna.

(2) Lo Stato Parte di esecuzione dà il proprio consenso ai sensi del paragrafo 1 solo dopo aver debitamente considerato il parere del condannato.

(3) Ai fini del presente articolo, lo Stato Parte di condanna fornisce allo Stato Parte di esecuzione:

a) una dichiarazione contenente il parere del condannato riguardo al suo eventuale trasferimento;

b) una copia dell’ordine definitivo di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o di qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.

(4) Ogni persona trasferita in applicazione del presente articolo non è perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell’esecuzione di una condanna o di una misura di sicurezza, o sottoposta ad