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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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Articolo 74

Conseguenze del trasferimento per lo Stato Parte di esecuzione

(1) Le autorità competenti dello Stato Parte di esecuzione devono:

a) proseguire l’esecuzione della condanna immediatamente o sulla base di una decisione giudiziaria o amministrativa, alle condizioni enunciate nell’articolo 75; oppure

b) convertire la condanna, mediante un procedimento giudiziario o amministrativo, in una decisione di questo Stato Parte, sostituendo così alla sanzione inflitta nello Stato Parte di condanna una sanzione prevista dal diritto nazionale dello Stato Parte di esecuzione per lo stesso crimine, alle condizioni enunciate nell’articolo 76.

(2) Ogni Stato Parte può escludere l’applicazione di una delle procedure di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda altri Stati Parte, informandone le autorità centrali degli Stati Parte oppure, se sono adempite le condizioni dell’articolo 85 paragrafi 2 e 3, lo Stato Parte designato per fornire supporto temporaneo aggiuntivo.

(3) Se richiesto, lo Stato Parte di esecuzione deve indicare allo Stato Parte di condanna, prima del trasferimento del condannato, quale delle procedure indicate al paragrafo 1 intende seguire.

(4) L’esecuzione della condanna è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato Parte di esecuzione e quest’ultimo è il solo competente per prendere tutte le decisioni in merito.

(5) Ogni Stato Parte il cui diritto nazionale impedisca di ricorrere a una delle procedure di cui al paragrafo 1 per eseguire le misure inflitte sul territorio di un altro Stato Parte a persone che in ragione del loro stato mentale sono state dichiarate penalmente irresponsabili di un crimine, e che è disposto a prendere in consegna tali persone allo scopo di proseguire il loro trattamento, può indicare le procedure che intende seguire in tal caso, informandone le autorità centrali degli Stati Parte oppure, se sono adempite le condizioni dell’articolo 85 paragrafi 2 e 3, lo Stato Parte designato per fornire supporto temporaneo aggiuntivo.