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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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Capitolo VII

Disposizioni istituzionali

Articolo 84

Riunione degli Stati Parte

(1) La prima Riunione degli Stati Parte è convocata su proposta di almeno un terzo degli Stati Parte allo scadere di cinque anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione o di due anni dal deposito del quindicesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o di adesione alla stessa; fa stato la data più tarda. In seguito gli Stati Parte possono riunirsi su proposta di almeno un terzo degli Stati Parte o su decisione della Riunione degli Stati Parte.

(2) In occasione della Riunione degli Stati Parte secondo il paragrafo 1, gli Stati Parte possono:

a) esaminare qualsiasi emendamento alla presente Convenzione proposto secondo l’articolo 87 e ogni allegato supplementare proposto secondo l’articolo 88;

b) esaminare ogni altro testo conforme della presente Convenzione in una lingua ufficiale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;

c) esaminare l’introduzione di meccanismi istituzionali snelli ed efficienti in termini di costi che siano necessari per attuare la presente Convenzione, comprese le attività di cui all’articolo 85.

(3) Indipendentemente e a prescindere dagli incontri in presenza della Riunione degli Stati Parte per promuovere e incoraggiare una partecipazione più ampia possibile, nonché una comunicazione e consultazione adeguate tra gli Stati Parte, è fatto ricorso, se necessario e nei limiti del possibile, a tutti gli strumenti disponibili di comunicazione elettronica e di videoconferenza.