Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine

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Stato non rientrano nella cerchia degli autori89, che comprende in primo luogo i massimi livelli dell’apparato statale e militare. Anche chi non ha responsabilità governative o non riveste posizioni elevate nelle forze armate è perseguibile se esercita «effettivamente» l’influenza di cui sopra e se lo Stato cui appartiene è considerato l’aggressore secondo il diritto internazionale90. Non è invece punibile chi ricopre solo formalmente una posizione di potere91.

Vista la cerchia ristretta di autori, il crimine di aggressione previsto dallo Statuto di Roma costituisce un reato speciale propriamente detto. È punibile soltanto chi ricopre una posizione ai vertici92. Di conseguenza, in questa sede riveste un’importanza particolare la partecipazione al reato speciale ai sensi dell’articolo 26 CP. Gli Stati limitrofi che hanno trasposto nel loro diritto il crimine di aggressione hanno disciplinato la questione in vari modi. Anche secondo il diritto tedesco è compartecipe del crimine solamente chi riveste una posizione dirigenziale93. In Austria e nel Liechtenstein è punibile per compartecipazione anche chi non è ai vertici di uno Stato94. Il Consiglio federale prevede di seguire il modello tedesco sostenendo che estendere la punibilità ai combattenti non graduati contrasta con l’intento primario di reprimere l’aggressione ai sensi del diritto bellico internazionale95. È dunque esclusa la punibilità in applicazione dell’articolo 26 CP per i compartecipi che non ricoprono una funzione ai vertici96.

4.2.3 Comminatoria penale

Il crimine di aggressione è uno dei crimini più gravi che minacciano la comunità internazionale nel suo insieme. Per la sua codificazione, il legislatore si rifà all’ordinamento di Austria, Germania e Liechtenstein prevedendo una comminatoria differenziata a seconda che si tratti dell’inizio e dell’esecuzione dell’atto di aggressione o della sua pianificazione o preparazione. Sulla base delle pene inflitte per gli altri tre crimini internazionali, già codificati e quindi perseguibili secondo il diritto svizzero, il Consiglio federale prevede dunque una pena detentiva da 5 a 20 anni per l’inizio e l’esecuzione dell’atto, da 1 a 10 anni per la sua pianificazione e preparazione97. Il margine di discrezionalità nel commisurare la pena secondo gli articoli 47 e seguenti CP permette ai giudici di tenere conto delle circostanze del caso.

4.3 Competenza giurisdizionale

Come per il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra che la Svizzera ha già codificato, il crimine di aggressione rientra nel tradizionale campo d’applicazione territoriale del diritto penale svizzero. Si applica inoltre la giurisdizione universale limitata per crimini compiuti all’estero, secondo cui la competenza giurisdizionale spetta

89 Nikola R. Hajdin, The Nature of Leadership in the Crime of Aggression: The ICC’s New Concern?, International Criminal Law Review 17 (2017), pag. 543-566, 562.

90 Si pensi ad esempio a membri dell’élite economica, religiosa o ideologica di uno Stato che esercitano nei fatti l’influenza necessaria.

91 Cfr. FF 2014 1827, in part. 1847.

92 Cfr. anche art. 25 par. 3bis Statuto di Roma.

93 Art. 13 cpv. 4 Deutsches Völkerstrafgesetzbuch.

94 ErlRV 689 BlgNR XXV. GP, lug. 2015, (Erläuterungen), pag. 44; Bericht und Antrag an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein betreffend die Abänderung des Strafgesetzbuches, der Strafprozessordnung, des Gesetzes über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof und anderen Internationalen Gerichten sowie des Naturschutzgesetzes, 9 ott. 2018: n. 90/2018, pag. 264.

95 Cfr. ICC-ASP/4/32 Annex II A, giu. 2005 (Bericht über das informelle Zwischentreffen der Sonderarbeitsgruppe zum Verbrechen der Aggression), § 19.

96 È dunque punibile la partecipazione solo di chi ricopre una posizione ai vertici. Cfr. art. 13 cpv. 4 Deutsches Völkerstrafgesetzbuch.

97 Cfr. Titoli dodicesimobis, dodicesimoter e dodicesimoquater CP; soltanto l’art. 264 (genocidio) prevede una pena minima più elevata, ossia non inferiore a dieci anni, a causa dell’intento particolarmente riprovevole. 38/44