Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Lo Statuto di Roma impone agli Stati Parte di cooperare con la Corte penale internazionale (CPI). Non disponendo di forze di polizia proprie, la CPI non è infatti in grado di intervenire senza il supporto di questi Stati. Per attuare tale obbligo, la Svizzera ha adottato la legge federale del 22 giugno 20015 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale (LCPI).

Tuttavia, né lo Statuto di Roma né altri strumenti internazionali disciplinano in modo specifico la cooperazione interstatale in materia di crimini internazionali, comunque indispensabile per perseguire e punire questi crimini a carattere internazionale.

In assenza di una base legale internazionale per la cooperazione interstatale, una decina di anni fa Argentina, Belgio, Mongolia, Paesi Bassi, Senegal e Slovenia hanno istituito il cosiddetto core group per adottare uno strumento internazionale che colmasse tale lacuna al di fuori delle Nazioni Unite e dell’Assemblea degli Stati Parte dello Statuto di Roma. Da allora, l’iniziativa MLA è stata sostenuta da 80 Paesi compresa la Svizzera. Il core group ha organizzato molte riunioni preparatorie che hanno portato all’adozione, in occasione di una conferenza diplomatica a Lubiana, della Convenzione di Lubiana-L’Aia il 26 maggio 2023 e alla sua sottoscrizione da parte di 33 Paesi il 14 febbraio 2024. Da allora altri tre Paesi hanno firmato la Convenzione, che ormai conta 36 firmatari. Il nostro Paese ha partecipato attivamente alle riunioni preparatorie nonché alla conferenza diplomatica e alla conferenza per la firma. Sono ancora in fase di armonizzazione sotto l’egida del depositario alcune lievi divergenze linguistiche tra la versione francese, inglese e spagnola della convenzione, da risolvere prima della ratifica da parte della Svizzera. Tali divergenze non hanno ripercussioni materiali sostanziali sul progetto posto in consultazione.

La Convenzione intende agevolare a livello nazionale le indagini e l’azione penale anzitutto per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra nonché, in via sussidiaria, nei casi di tortura, sparizione forzata e aggressione. Contiene disposizioni generali come la definizione dei crimini e l’obbligo di criminalizzarli e perseguirli. Comprende inoltre una serie di disposizioni specifiche sull’assistenza giudiziaria, l’estradizione, il trasferimento di condannati e la protezione delle vittime. Oltre ai crimini elencati direttamente nella Convenzione, l’allegato H verte sul crimine di aggressione.

Il diritto internazionale penale contempla quattro crimini per i quali la responsabilità penale si fonda direttamente sul diritto internazionale: il genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione. Quest’ultimo mira a rendere penalmente responsabili i vertici di uno Stato che ne aggredisce un altro in violazione del diritto internazionale. Si tratta dunque di una norma secondaria di responsabilità penale individuale fondata su una violazione primaria e manifesta dello ius ad bellum, previsto dal diritto internazionale, secondo lo Statuto delle Nazioni Unite6. Dunque, a

5 RS 351.6

6 RS 0.120; Annegret Hartig, Making Aggression a Crime Under Domestic Law, Berlino (Springer) 2023, pag. 9. 5/44