Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine
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differenza delle altre tre fattispecie citate, il crimine di aggressione presuppone una violazione grave del divieto di usare la forza sancito dal diritto internazionale.
La CPI all’Aia può perseguire il genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione7. Lo Statuto di Roma, ratificato dalla Svizzera nel 2001 ed entrato in vigore nel 2002, costituisce la base giuridica della CPI8 senza imporre agli Stati Parte di prevedere nel proprio ordinamento come fattispecie esplicite i crimini che competono alla CPI9. Tuttavia, in occasione della ratifica, la Svizzera ha trasposto nel proprio diritto penale la definizione di genocidio, di crimini contro l’umanità e di crimini di guerra a decorrere dal 1° gennaio 201110. Il crimine di aggressione è stato definito nel 2010 durante la Conferenza di revisione dello Statuto di Roma, tenutasi a Kampala; in quell’occasione è stata disciplinata anche la competenza giurisdizionale della CPI. Nel 2015, il nostro Paese ha ratificato tali emendamenti, entrati in vigore per la Svizzera il 10 settembre 2016. In questa sede s’intende codificare nel diritto svizzero il crimine di aggressione alla stregua di quanto fatto per gli altri crimini dello Statuto di Roma11. La trasposizione nel diritto nazionale permetterà alla Svizzera di adottare anche l’allegato H della Convenzione di Lubiana-L’Aia. Il presente avamprogetto s’ispira alle modifiche di legge per l’attuazione dello Statuto di Roma e l’approvazione degli emendamenti dello Statuto di Roma relativi al crimine di aggressione12.
Il divieto generale di usare la forza, sancito nella Carta delle Nazioni Unite e integrato nel diritto internazionale cogente, costituisce uno dei principi fondamentali nei rapporti tra gli Stati. Definendo il crimine di aggressione, si colloca il divieto di usare la forza nella sfera del diritto penale individuale; il ricorso ingiustificato e sproporzionato alla forza comporta spesso altri gravi crimini come quelli di guerra o contro l’umanità13. La perseguibilità del crimine di aggressione intende rafforzare il divieto generale di usare la forza, in quanto prevede che i massimi detentori del potere decisionale di uno Stato siano chiamati a rispondere in prima persona per aver violato tale divieto. Sotto il profilo politico la perseguibilità a livello nazionale dell’aggressione contribuisce in modo significativo alla convivenza pacifica tra i popoli, al rispetto dei diritti umani, all’aiuto alle popolazioni nel bisogno e alla lotta contro la povertà nel mondo, valori fondamentali della Svizzera e obiettivi costituzionali della sua politica estera. Per uno Stato neutrale come il nostro con una forte tradizione umanitaria il divieto di usare la forza, l’impegno attivo a favore della prevenzione e della composizione pacifica dei conflitti nonché la garanzia di una pace duratura sono aspetti basilari14. La repressione dell’aggressione ha ripercussioni positive anche sulla sicurezza e sulla sovranità territoriale della Svizzera: ha da un lato un effetto deterrente su eventuali atti di aggressione contro il nostro Paese, dall’altro contribuisce a mantenere la pace e la sicurezza nel contesto regionale e internazionale, condizioni imprescindibili per la Svizzera che, se violate, la
7 Genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra sono perseguiti dalla CPI dal 1° lug. 2002, il crimine di aggressione dal 17 lug. 2018.
8 Statuto di Roma del 17 lug. 1998 della Corte penale internazionale, RS 0.312.1, in vigore per la Svizzera dal 1° lug. 2002; cfr. FF 2008 3293, in part. 3300 seg.
9 Cfr. Review Conference of the Rome Statute, Annex III, Understanding 5.
10 FF 2008 3293; Titoli dodicesimobis, dodicesimoter e dodicesimoquater CP.
11 Cfr. FF 2014 1827, 1839 segg.
12 Cfr. FF 2008 3293 segg.; FF 2014 1827 segg.
13 Il Tribunale militare internazionale di Norimberga lo ha definito il più grave crimine internazionale, cfr. International Military Tribunal (Norimberga), Goering and Others, 1° ott. 1946, in: Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, n. 13, pag. 203, 207.
14 Nel 1920 la Svizzera ha aderito alla Società delle Nazioni e nel 1929 al Patto Briand-Kellogg. Dal 2002 è membro delle Nazioni Unite, che poggiano su un sistema di sicurezza collettiva basato sul divieto generale di usare la forza, cfr. FF 2014 1827, in part. 1832. 6/44