Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine

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2 Presentazione del progetto della Convenzione di Lubiana-L’Aia

2.1 Normativa proposta

La Convenzione di Lubiana-L’Aia istituisce una base convenzionale per la cooperazione internazionale in materia penale tra gli Stati Parte affinché possano reprimere i crimini internazionali in modo efficace conformemente alla loro responsabilità primaria. La Convenzione si caratterizza per un approccio globale improntato alla prevenzione e alla lotta ai crimini di genocidio, di guerra, di aggressione e di tortura nonché ai crimini contro l’umanità e alle sparizioni forzate.

La Convenzione è il primo strumento internazionale a contenere disposizioni materiali come la definizione dei crimini internazionali e l’obbligo esplicito di qualificarli come crimini e di perseguirli. Introduce inoltre una serie di disposizioni moderne in materia di assistenza penale tra cui la comunicazione diretta tra le autorità centrali senza intermediazione diplomatica, il che agevola lo scambio di informazioni. Disciplina altresì l’estradizione, l’assistenza giudiziaria in materia penale e il trasferimento di condannati, nonché la protezione delle vittime in sede processuale.

3 Commento ai singoli articoli

Preambolo

Il preambolo rammenta che i crimini internazionali, data la loro gravità, sono motivo di allarme per l’intera comunità internazionale. Evidenzia che gli Stati hanno la responsabilità primaria di indagare in merito ai crimini internazionali e di perseguirli, per combatterne l’impunità grazie soprattutto alla cooperazione internazionale. Ribadisce i principi fondamentali legati a tutti i procedimenti penali, in particolare i diritti delle vittime, dei testimoni o il diritto a un trattamento equo.

Art. 1 Oggetto della Convenzione

L’articolo 1 stabilisce che la Convenzione intende agevolare la cooperazione internazionale in materia penale degli Stati Parte per perseguire i crimini internazionali ai sensi della Convenzione.

Art. 2 Campo di applicazione

La Convenzione si applica ai crimini di cui all’articolo 5, ossia il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra (par. 1). Gli Stati Parte possono inoltre applicare la Convenzione anche ai crimini di cui agli allegati della Convenzione, che definiscono più nel dettaglio i crimini di guerra (all. A, B, C, D, E), il crimine di tortura (all. F), il crimine di sparizione forzata (all. G) e il crimine di aggressione (all. H) (par. 2).

Art. 3 Principio interpretativo generale

La Convenzione non può essere interpretata nel senso di limitare le norme del diritto internazionale esistenti o in formazione. La disposizione intende evitare un’interpretazione troppo rigorosa delle definizioni di cui all’articolo 5, visto che potrebbero cambiare in futuro. La Convenzione resta dunque aperta, seppur in misura limitata, a ulteriori sviluppi del diritto internazionale.

Art. 4 Relazione con altri accordi internazionali

Questa disposizione disciplina l’applicazione dei vari accordi esistenti nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e garantisce il ricorso allo strumento più efficace per la cooperazione. In altre parole, la Convenzione non esclude l’applicazione di regole più specifiche convenute tra due o più Stati Parte, se finalizzate a integrare le disposizioni della Convenzione o a facilitarne l’applicazione. Di conseguenza, gli accordi bilaterali o multilaterali quali le convenzioni del Consiglio