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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 24 Sostanze di base approvate a norma del regolamento (CE) n.
1107/2009
1Le sostanze attive approvate come sostanze di base secondo gli articoli 13 paragrafo 4 e 78 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/200914 sono considerate approvate anche in Svizzera.
2Per le sostanze di base considerate approvate in Svizzera ai sensi del capoverso 1 si applicano le disposizioni secondo i singoli regolamenti di esecuzione dell’UE.
Art. 25 Sostanze di base per cui valgono disposizioni divergenti dall’UE Le sostanze attive approvate come sostanze di base secondo l’articolo 24 ma per le quali valgono disposizioni divergenti da quelle previste nei regolamenti di esecuzione in vigore nell’UE sono elencate nell’allegato 1 numero 5.2.
Art. 26 Sostanze di base non approvate in Svizzera e approvate nell’UE Le sostanze attive che sono approvate come sostanze di base nell’UE ma non in Svizzera sono riportate nell’allegato 1 numero 5.3.
Art. 27 Approvazione di sostanze di base che non sono approvate nell’UE
1Le sostanze attive che non sono approvate come sostanze di base nell’UE vengono approvate, su domanda, se adempiono le condizioni di cui all’articolo 28.
2Le sostanze attive approvate come sostanze di base conformemente a questo articolo sono elencate nell’allegato 1 numero 5.1.
Sezione 2: Approvazione di sostanze di base secondo l’articolo 27
Art. 28 Condizioni per l’approvazione
1Una sostanza attiva non approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/200915 è approvata su domanda come sostanza di base, se:
a. non è una sostanza potenzialmente pericolosa;
b. non possiede una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici;
c. non è utilizzata principalmente per scopi fitosanitari, ma è nondimeno utile a tal fine, direttamente o in un prodotto costituito dalla sostanza di base e da un agente diluente come l’acqua o come etanolo diluito con acqua;
d. non ha alcun effetto nocivo immediato o ritardato sulla salute umana o degli animali né un effetto inaccettabile sull’ambiente; e
14 V. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1.
15 V. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1.