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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 15 Criteri per il prodotto fitosanitario destinato a contenere la sostanza
attiva, il fitoprotettore o il sinergizzante
1Una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante è approvato solo se un prodotto fitosanitario destinato a contenere tale sostanza attiva, fitoprotettore o sinergizzante, nell’uso previsto conforme alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di realistiche condizioni d’uso, soddisfa i requisiti seguenti:
a. è sufficientemente efficace;
b. non ha alcun effetto nocivo immediato né ritardato:
1. sulla salute umana, in particolare dei gruppi vulnerabili;
2. sulla salute animale; e
3 sulle acque sotterranee.
c. non ha alcun effetto inaccettabile sui vegetali o sui prodotti vegetali;
d. non provoca ai vertebrati da combattere sofferenze e dolore non necessari;
e. non ha alcun effetto inaccettabile sull’ambiente, quando siano concordati i metodi scientifici per valutare tali effetti, approvati dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
1. il suo destino e la sua distribuzione nell’ambiente, in particolare per quanto riguarda la contaminazione delle acque di superficie, delle acque sotterranee, dell’aria e del suolo, tenendo in considerazione i luoghi lontani da quello d’utilizzo, a causa della propagazione su lunghe distanze nell’ambiente;
2. il suo impatto sulle specie che non devono essere combattute, in particolare sul comportamento persistente delle stesse;
3. il suo impatto sulla biodiversità e sull’ecosistema;
f. i suoi residui, prendendo in considerazione gli effetti cumulativi e sinergici, quando siano concordati i metodi scientifici per valutarli, approvati dall’EFSA, non hanno alcun effetto nocivo:
1. sulla salute umana, in particolare dei gruppi vulnerabili;
2. sulla salute animale; e
3 sulle acque sotterranee;
g. i suoi residui non hanno alcun effetto inaccettabile sull’ambiente.
2Sono considerati effetti ritardati di un prodotto fitosanitario ai sensi del capoverso 1 lettera b, prendendo in considerazione gli effetti cumulativi e sinergici, quando siano concordati i metodi scientifici per valutarli, in particolare:
a. gli effetti attraverso l’acqua potabile, le derrate alimentari e gli alimenti per animali o l’aria;
b. gli effetti sugli utilizzatori professionali.