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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine

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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 20 Riesame dell’approvazione

1D’intesa con i servizi di valutazione, il Servizio di omologazione può riesaminare in qualsiasi momento le sostanze attive, i fitoprotettori o i sinergizzanti approvati. Nella decisione sulla necessità di un riesame prende in considerazione le nuove conoscenze scientifiche e tecniche e i dati dei controlli.

2Il Servizio di omologazione informa in merito al riesame il titolare dell’omologazione di un prodotto fitosanitario contenente una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante la cui approvazione è riesaminata e gli concede un termine per la presentazione di osservazioni. All’occorrenza gli chiede di presentare dati qualora vi sia motivo di ritenere che la sostanza attiva, il fitoprotettore o il sinergizzante non soddisfi più le condizioni per l’approvazione.

Art. 21 Revoca dell’approvazione

L’approvazione di una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante è revocata, se:

a. dal riesame dell’approvazione risulta che la sostanza attiva, il fitoprotettore o il sinergizzante non soddisfa più le condizioni per l’approvazione;

b. è soddisfatta la condizione di cui all’articolo 9 capoverso 5 LPAc; o

c. la sostanza attiva, il fitoprotettore o il sinergizzante è stato esaminato nell’UE e non è stato approvato.

Art. 22 Modifica dell’allegato 1

In caso di revoca dell’approvazione di una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante, o se dalla valutazione nell’ambito di una domanda di rinnovo dell’approvazione o dal riesame dell’approvazione risulta che le condizioni e restrizioni devono essere adeguate, l’allegato 1 è modificato di conseguenza.

Capitolo 2: Approvazione di sostanze di base

Sezione 1: Sostanze di base approvate

Art. 23 Condizioni per l’utilizzo di sostanze di base

Una sostanza attiva può essere utilizzata come sostanza di base in un prodotto di base solo se è considerata approvata come sostanza di base secondo l’articolo 24 o è stata approvata come tale secondo l’articolo 27.