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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine

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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 16 Domanda di approvazione

1La domanda di approvazione o di modifica delle condizioni d’uso di una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante può essere presentata dal suo fabbricante. Un’associazione di fabbricanti può presentare una domanda congiunta per più fabbricanti.

2La domanda deve essere presentata al Servizio di omologazione.

3La domanda deve contenere un fascicolo secondo quanto previsto dall’allegato 3 numero 1.1 o 1.2. Essa deve contenere una giustificazione scientificamente motivata qualora non siano presentate parti del fascicolo.

Art. 17 Trattamento confidenziale dei documenti presentati con la domanda

e protezione delle relazioni

Con la domanda è possibile chiedere:

a. che le relazioni dei test e degli studi presentate beneficino della protezione delle relazioni conformemente all’articolo 92;

b. che talune informazioni, comprese certe parti del fascicolo, siano tenute riservate conformemente all’articolo 96.

Art. 18 Condizioni e restrizioni per l’approvazione

1Per l’approvazione di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti possono essere fissate le seguenti condizioni e restrizioni:

a. il livello minimo di purezza;

b. la natura e il tenore massimo di certe impurezze;

c. le restrizioni derivanti dalla valutazione delle informazioni di cui all’allegato 3 numero 1.1 o 1.2, tenendo conto delle condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali, comprese quelle climatiche;

d. il tipo di preparazione del prodotto fitosanitario;

e. le modalità e le condizioni di applicazione;

f. l’uso professionale o non professionale;

g. le aree in cui l’uso di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva, il fitoprotettore o il sinergizzante in questione non può essere ammesso o può essere ammesso solo a determinate condizioni;

h. misure di riduzione del rischio e il monitoraggio dopo l’uso del prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, il fitoprotettore o il sinergizzante in questione;

i. qualsiasi altra condizione che scaturisca dalla valutazione di informazioni rese disponibili nel contesto della presente ordinanza.

2L’approvazione della sostanza attiva, del fitoprotettore o del sinergizzante può essere vincolata alle condizioni e restrizioni seguenti: