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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine

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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»

a. condizioni e restrizioni relative alla sostanza attiva, al fitoprotettore, al sinergizzante o al prodotto fitosanitario:

1. il livello minimo di purezza,

2. la natura e il tenore massimo di certe impurezze,

3. il tipo di preparazione del prodotto fitosanitario;

b. condizioni e restrizioni relative all’uso:

1. le modalità e le condizioni di applicazione,

2. l’uso professionale o non professionale,

3. le aree in cui l’uso di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva, il fitoprotettore o il sinergizzante in questione non può essere ammesso o può essere ammesso solo a determinate condizioni,

4. misure di riduzione del rischio e il monitoraggio dopo l’uso del prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, il fitoprotettore o il sinergizzante in questione;

c. altre condizioni e restrizioni che scaturiscano dalla valutazione di informazioni rese disponibili nel contesto della presente ordinanza, tenendo conto delle condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali, comprese quelle climatiche.

3Il livello minimo di purezza e le altre condizioni e restrizioni di cui al capoverso 2 sono riportate nell’allegato 1 numeri 1.1, 3.1 e 4.1 nelle colonne «Purezza» e «Altre condizioni e restrizioni».

Sezione 4: Rinnovo, riesame e revoca dell’approvazione di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti

Art. 19 Rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive, dei fitoprotettori e

dei sinergizzanti approvati secondo l’articolo 10

1Il fabbricante di una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante approvato secondo l’articolo 10 può chiedere il rinnovo dell’approvazione. Un’associazione di fabbricanti può presentare una domanda congiunta per più fabbricanti.

2La domanda di rinnovo deve essere presentata al Servizio di omologazione al più tardi tre anni prima della scadenza dell’approvazione. La domanda deve includere il fascicolo di cui all’allegato 3 numero 1.3.

3L’approvazione è rinnovata se rimangono soddisfatte le condizioni per l’approvazione di cui agli articoli 6–10. Essa vale al massimo per 15 anni.

4Il rinnovo dell’approvazione può essere sottoposto alle condizioni e restrizioni di cui all’articolo 18.

5Qualora, per motivi che sfuggono al controllo del fabbricante, non sia presa alcuna decisione sul rinnovo dell’approvazione prima della sua scadenza, l’approvazione rimane valida fino alla decisione sul rinnovo.