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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine

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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»

4Se il titolare dell’omologazione chiede un rinnovo della stessa entro i termini stabiliti, si applica l’articolo 69 capoverso 6.

Sezione 2: Condizioni per l’omologazione

Art. 40 Principio

Un prodotto fitosanitario è omologato, su domanda, se:

a. le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti in esso contenuti adempiono i requisiti di cui all’articolo 41;

b. adempie i requisiti di cui all’articolo 42; e

c. non contiene coformulanti inaccettabili secondo l’articolo 34.

Art. 41 Requisiti concernenti le sostanze attive, i fitoprotettori e i

sinergizzanti contenuti nel prodotto fitosanitario

1Le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti contenuti nel prodotto fitosanitario devono adempiere i seguenti requisiti:

a. sono approvati;

b. adempiono i criteri di purezza;

c. adempiono le condizioni e restrizioni negli usi cui è destinato il prodotto fitosanitario;

d. l’identità e le proprietà biologiche dei microrganismi e macrorganismi sono sufficientemente conosciuti.

2Qualora la sostanza attiva, il fitoprotettore o il sinergizzante abbia origine diversa da uno già approvato o abbia la stessa origine ma ha subito modifiche nel processo o nel luogo di fabbricazione:

a. le specifiche della sostanza attiva, del fitoprotettore o del sinergizzante non divergono significativamente da quelle approvate, e

b. la sostanza attiva, il fitoprotettore o il sinergizzante non può presentare effetti nocivi dovuti a impurezze, come definiti dall’articolo 15 capoverso 1 lettere b ed e–g, superiori a quelli che si sarebbero avuti se fosse stato prodotto conformemente al processo di fabbricazione indicato nel fascicolo per l’approvazione.

3Un prodotto fitosanitario è omologato solo se non contiene organismi considerati organismi alloctoni invasivi a tenore dell’articolo 3 lettera h dell’ordinanza del 10 settembre 200819 sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (OEDA).

19 RS 814.911