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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine

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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»

un fitoprotettore o un sinergizzante non ancora approvato conformemente all’articolo 10, può essere omologato per un periodo provvisorio.

2L’omologazione provvisoria è valida per tre anni al massimo.

3L’omologazione provvisoria non è possibile per i prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati.

Sezione 3: Condizioni facilitate per l’omologazione

Art. 45 Omologazione di prodotti fitosanitari che sono già stati omologati in

uno Stato membro dell’UE

1Per un prodotto fitosanitario identico a uno omologato in uno Stato membro dell’UE in cui predominano condizioni agronomiche, climatiche e ambientali comparabili con la Svizzera, le condizioni di cui all’articolo 40 lettere a e c nonché 42 capoverso 1 lettere a–e e g sono considerate adempiute, se:

a. ne è prevista l’omologazione per gli stessi usi e le stesse condizioni d’uso per i quali è omologato nello Stato membro dell’UE in questione;

b. nello Stato membro dell’UE in questione sono applicati gli stessi metodi di valutazione come in Svizzera; e

c. sono presenti i rapporti di valutazione dello Stato membro dell’UE in questione.

2I servizi di valutazione possono eseguire un esame dei documenti presentati, se:

a. è più efficiente dell’esame dei rapporti di valutazione dello Stato membro dell’UE; o

b. si presume che l’esame conduca a restrizioni più severe dell’uso del prodotto fitosanitario rispetto al riprendere la valutazione dello Stato membro dell’UE in questione.

3L’omologazione semplificata conformemente a questo articolo non è possibile per i prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati.

Art. 46 Omologazione di prodotti fitosanitari per il trattamento delle sementi

o utilizzati nella foresta per trattare il legno abbattuto

Un prodotto fitosanitario omologato esclusivamente per il trattamento delle sementi o per l’utilizzo nella foresta sul legno abbattuto non deve adempiere il requisito di cui all’articolo 42 capoverso 1 lettera g per ottenere l’omologazione.

Art. 47 Estensione dell’omologazione di prodotti fitosanitari per usi minori

1Per un prodotto fitosanitario contenente una sostanza chimica, un fitoprotettore, un sinergizzante o un microrganismo e di cui è prevista l’estensione dell’omologazione per un uso minore, i requisiti di cui all’articolo 42 capoverso 1 lettere a e d sono considerati adempiuti, se: