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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 42 Requisiti concernenti il prodotto fitosanitario
1Un prodotto fitosanitario deve adempiere i seguenti requisiti:
a. soddisfa i criteri di cui all’articolo 15;
b. la sua formulazione è tale che i rischi per l’utilizzatore e l’ambiente sono per quanto possibile limitati senza compromettere in misura rilevante il funzionamento del prodotto;
c. è possibile determinare con metodi adeguati la natura e la quantità delle sostanze attive, dei fitoprotettori e dei sinergizzanti in esso contenuti e, se del caso, le impurezze e i coformulanti rilevanti dal profilo tossicologico, ecotossicologico o ambientale;
d. i residui, provenienti da un uso omologato del prodotto fitosanitario e rilevanti dal profilo tossicologico, ecotossicologico o ambientale, possono essere determinati con metodi adeguati di uso corrente, con adeguate soglie di determinazione su campioni rilevanti;
e. le sue proprietà chimico-fisiche sono state determinate e giudicate accettabili per un uso e uno stoccaggio appropriati del prodotto fitosanitario;
f. se il prodotto fitosanitario è applicato su vegetali o prodotti vegetali destinati a essere utilizzati come derrate alimentari o alimenti per animali, nelle disposizioni concernenti i valori massimi per i residui di antiparassitari emanate dal DFI sulla base dell’articolo 10 capoverso 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 201620 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) e nell’ordinanza del 26 ottobre 201121 sugli alimenti per animali (OsAlA) devono essere fissati livelli massimi dei residui per i prodotti agricoli interessati derivanti dall’uso conforme all’omologazione;
g. non può contenere una miscela di sostanze attive per combattere gruppi diversi di organismi nocivi, quali insetti, funghi o malerbe.
2Il Servizio di omologazione può definire il metodo per determinare le impurezze rilevanti di cui al capoverso 1 lettera c; a tal fine tiene conto dei metodi adottati dall’UE.
Art. 43 Prodotti fitosanitari con organismi geneticamente modificati
Per l’omologazione di prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati sono fatte salve le disposizioni dell’OEDA22.
Art. 44 Omologazione provvisoria
1Un prodotto fitosanitario che adempie i requisiti fissati nell’articolo 41 capoverso 1 lettere b–d e capoversi 2 e 3 e nell’articolo 42, ma che contiene una sostanza attiva,
20RS 817.02