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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine

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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 50 Omologazione di prodotti fitosanitari per l’uso nelle zone di

protezione delle acque sotterranee S2 e Sh e nelle regioni carsiche

1Un prodotto fitosanitario è omologato per l’uso nelle zone S2 e S di protezione

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delle acque sotterranee conformemente all’allegato 4 numeri 123 e 125 dell’ordinanza del 28 ottobre 199823 sulla protezione delle acque (OPAc), solo se:

a. adempie i requisiti di cui all’articolo 40;

b. le concentrazioni attese prodotte dal suo uso delle sostanze attive in esso contenute o dei loro metaboliti rilevanti nelle acque sotterranee utilizzate come acqua potabile o previste a tale scopo adempiono i requisiti di cui all’allegato 2 numero 22 OPAc; e

c. nessuna delle sostanze attive in esso contenute è iscritta nell’elenco di cui all’articolo 139 capoverso 1 lettera a.

2Un prodotto fitosanitario può essere omologato per l’uso in regioni carsiche solo se:

a. adempie i requisiti di cui all’articolo 40;

b. le concentrazioni delle sostanze attive in esso contenute o dei loro metaboliti rilevanti misurate nelle acque sotterranee delle regioni carsiche non oltrepassano i requisiti di cui all’allegato 2 numero 22 OPAc; e

c. nessuna delle sostanze attive in esso contenute è iscritta nell’elenco di cui all’articolo 139 capoverso 1 lettera b.

Sezione 5: Omologazione in situazione d’emergenza

Art. 51

1Il Servizio di omologazione può omologare un prodotto fitosanitario per l’uso su una determinata superficie o coltura se vi è un pericolo fitosanitario che non può essere contenuto in nessun altro modo. Il Servizio di omologazione può stabilire che l’uso debba essere autorizzato dai Cantoni nel singolo caso.

2Per un’omologazione in situazione d’emergenza devono essere adempiute solo le condizioni di cui agli articoli 41 capoverso 1 lettera d e 42 capoverso 1 lettere a, d e

f. Nella valutazione dell’adempimento di queste condizioni il Servizio di omologazione tiene conto delle informazioni già disponibili, senza la necessità di presentare un fascicolo.

3Sono esclusi da un’omologazione in situazione d’emergenza i prodotti fitosanitari che:

a. contengono o sono costituiti da organismi geneticamente modificati;

23 RS 814.201