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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine

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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»

a. esso è omologato, per l’uso minore previsto, in uno Stato membro dell’UE in cui predominano condizioni agronomiche, climatiche e ambientali comparabili con la Svizzera, e un prodotto fitosanitario contenente la stessa sostanza attiva, lo stesso fitoprotettore o sinergizzante è già omologato in Svizzera per un uso comparabile; o

b. un prodotto fitosanitario contenente la stessa sostanza attiva. lo stesso fitoprotettore o sinergizzante è già omologato in Svizzera per un uso identico.

2Per un prodotto fitosanitario contenente un macrorganismo e di cui è prevista l’estensione dell’omologazione per un uso minore, i requisiti di cui all’articolo 42 sono considerati adempiuti se un prodotto fitosanitario contenente lo stesso macrorganismo è già omologato per un uso comparabile.

3Un’estensione dell’omologazione ai sensi dei capoversi 1 e 2 non è possibile, se:

a. l’uso comparabile o identico è stato a sua volta omologato conformemente all’articolo 47;

b. per i dati su cui è basata l’omologazione dell’uso comparabile o identico esiste una protezione delle relazioni; o

c. il prodotto fitosanitario in questione contiene o è costituito da un organismo geneticamente modificato.

Sezione 4: Condizioni più severe per l’omologazione

Art. 48 Omologazione di prodotti fitosanitari a basso rischio

Un prodotto fitosanitario è omologato come prodotto fitosanitario a basso rischio, se:

a. adempie i requisiti di cui all’articolo 40;

b. non contiene sostanze potenzialmente pericolose;

c. contiene esclusivamente sostanze attive approvate come sostanze attive a basso rischio; e

d. non richiede misure specifiche di riduzione dei rischi in seguito alla valutazione dei rischi.

Art. 49 Omologazione di prodotti fitosanitari per un uso non professionale

Un prodotto fitosanitario è omologato per un uso non professionale se, oltre ai criteri di cui all’articolo 40, sono adempiuti anche i requisiti di cui all’allegato 5 numero 1.