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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»
b. contengono sostanze attive che sono o devono essere classificate, a norma del regolamento (CE) n. 1272/200824, come cancerogene di categoria 1A, cancerogene di categoria 1B senza soglia o tossiche per la riproduzione di categoria 1A.
4L’omologazione in situazione d’emergenza è rilasciata al massimo per un anno. Può essere rinnovata.
5Il Servizio di omologazione rilascia un’omologazione in situazione d’emergenza come decisione di portata generale, che viene pubblicata nel Foglio federale.
6Il Servizio di omologazione informa le autorità cantonali di esecuzione sulle omologazioni in situazione d’emergenza.
Sezione 6: Procedura per l’omologazione
Art. 52 Domanda di omologazione, di estensione o di modifica di
un’omologazione
1Le domande di omologazione di un prodotto fitosanitario e le domande di estensione o di modifica di un’omologazione esistente devono essere presentate al Servizio di omologazione.
2La domanda include i seguenti dati:
a. il domicilio, la sede sociale o la filiale del richiedente;
b. il nome commerciale con il quale il prodotto fitosanitario sarà immesso sul mercato;
c. il luogo in cui il prodotto fitosanitario è fabbricato, imballato o fornito di nuovo imballaggio;
d. il nome e l’indirizzo del fabbricante del prodotto fitosanitario e delle sostanze attive in esso contenute;
e. gli usi previsti per i quali il prodotto fitosanitario sarà immesso sul mercato;
f. l’identificatore unico di formula (UFI) conformemente all’articolo 15a capoverso 2 OPChim25;
g. una copia delle conclusioni dello Stato membro dell’UE che abbia valutato l’equivalenza delle sostanze attive, dei fitoprotettori e dei sinergizzanti utilizzati, quand’essa sia presente e si richieda di utilizzare una nuova origine della sostanza attiva, del fitoprotettore o del sinergizzante;
24 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/1494, GU L 176 del 11.7.2023, pag. 3.
25 RS 813.11