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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»
h. un fascicolo conformemente agli articoli 56, 57 o 58;
i. per le domande di omologazione di prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati, anche un fascicolo conformemente all’articolo 59;
j. per le domande di omologazione di prodotti fitosanitari già omologati in uno Stato membro dell’UE, anche un fascicolo conformemente all’articolo 60.
3Se i dati di cui al capoverso 2 sono già conosciuti a seguito di un’omologazione esistente e non hanno subito cambiamenti, non devono essere presentati.
4Il Servizio di omologazione può esigere dal richiedente ulteriori documenti o campioni del prodotto fitosanitario e le sostanze standard dei suoi componenti.
5I diversi tipi di domanda e i requisiti delle domande sono riportati nell’allegato 3.
Art. 53 Domanda preliminare per esperimenti su vertebrati
1Prima di effettuare esperimenti su vertebrati ai fini di un’omologazione, il richiedente domanda per scritto al Servizio di omologazione se sono già disponibili risultati di esperimenti concernenti il prodotto fitosanitario o la sostanza attiva, il fitoprotettore o il sinergizzante in questione.
2Nella domanda preliminare, il richiedente deve fornire la prova che egli stesso intende chiedere un’omologazione. Presenta tutti i dati concernenti la composizione e l’identità del prodotto fitosanitario, della sostanza attiva, del fitoprotettore o del sinergizzante che intende utilizzare.
Art. 54 Impiego dei dati di precedenti esperimenti su vertebrati
1Se dispone di sufficienti conoscenze derivanti da precedenti esperimenti con vertebrati su un prodotto fitosanitario, una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante, il Servizio di omologazione comunica al richiedente in che misura non sono più richiesti nuovi esperimenti per il rilascio di un’omologazione.
2Se tali conoscenze provengono da dati di esperimenti su vertebrati di precedenti richiedenti e la durata di protezione di questi dati non è ancora scaduta, il Servizio di omologazione intraprende quanto segue:
a. comunica ai precedenti richiedenti dei quali intende impiegare i dati a favore del nuovo richiedente:
1. quali dati intende impiegare,
2. l’indirizzo del nuovo richiedente;
b. comunica al nuovo richiedente gli indirizzi dei precedenti richiedenti.
3I precedenti richiedenti possono rifiutare il consenso all’impiego dei loro dati entro 30 giorni dalla comunicazione e chiedere un differimento dell’impiego dei dati.
4Se non è chiesto un differimento, il Servizio di omologazione decide sull’impiego dei dati.
5Se è chiesto un differimento, il Servizio di omologazione decide: