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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 60 Fascicolo per l’omologazione di un prodotto fitosanitario già
omologato in uno Stato membro dell’UE
Oltre ad adempiere i requisiti di cui all’articolo 56, il fascicolo per l’omologazione di un prodotto fitosanitario che è già stato omologato in uno Stato membro dell’UE deve contenere i documenti seguenti:
a. la prova che il prodotto fitosanitario è omologato in uno Stato membro dell’UE per il relativo uso e le condizioni d’uso oggetto della domanda;
b. la prova che il prodotto fitosanitario è identico al prodotto fitosanitario omologato nello Stato membro dell’UE in questione;
c. il rapporto di valutazione dello Stato membro dell’UE in questione.
Art. 61 Formato, struttura e lingua della domanda
1Il fascicolo deve essere presentato al Servizio di omologazione tramite il sistema d’informazione di cui agli articoli 156–163.
2Deve essere redatto in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese. Se la domanda concerne un prodotto fitosanitario contenente o costituito da organismi geneticamente modificati o patogeni, occorre stilare un riassunto della domanda in una delle lingue ufficiali.
Art. 62 Richiesta di trattamento confidenziale e di protezione delle relazioni
Il richiedente può:
a. chiedere che talune informazioni, comprese certe parti del fascicolo conformemente agli articoli 56–60, siano tenute riservate; tali informazioni devono essere presentate separatamente;
b. chiedere la protezione delle relazioni dei test e degli studi presentate con la domanda.
Art. 63 Trasmissione dei documenti e controllo della completezza della
domanda
1Il Servizio di omologazione trasmette la domanda ai servizi di valutazione tramite il sistema d’informazione di cui agli articoli 156–163 e controlla insieme agli stessi che la domanda sia completa.
2Qualora da tale controllo risulti che mancano documenti o sono insufficienti, il Servizio di omologazione concede al richiedente un termine adeguato per completare la domanda. Se i dati richiesti non sono forniti entro il termine stabilito, il Servizio di omologazione respinge la domanda.
Art. 64 Valutazione della domanda
1I servizi di valutazione esaminano se le condizioni per l’omologazione sono adempiute avvalendosi dei criteri di cui all’allegato 6.