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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»
2Nella valutazione della domanda di omologazione o di rinnovo della stessa, i servizi di valutazione riprendono i più recenti risultati della valutazione dell’EFSA nonché le considerazioni e le decisioni della Commissione europea sull’approvazione delle sostanze attive, dei fitoprotettori e dei sinergizzanti contenuti nel prodotto fitosanitario basate su tale valutazione. Eseguono una propria valutazione degli studi solo qualora siano disponibili nuove informazioni che non sono ancora state considerate nella valutazione dell’EFSA.
3I servizi di valutazione registrano la loro valutazione nel sistema d’informazione di cui agli articoli 156–163 e la trasmettono al Servizio di omologazione.
Art. 65 Qualità di parte nella procedura
1Il Servizio di omologazione pubblica nel Foglio federale informazioni:
a. sulle domande di omologazione di un prodotto fitosanitario e le domande di estensione o di modifica dell’omologazione di un prodotto fitosanitario secondo l’articolo 52;
b. sulle domande di rinnovo dell’omologazione di un prodotto fitosanitario secondo l’articolo 69;
c. sulle modifiche dell’omologazione di prodotti fitosanitari in seguito a un riesame secondo l’articolo 70.
2Il capoverso 1 non si applica alle informazioni su domande:
a. con contenuto esclusivamente amministrativo;
b. per l’omologazione di prodotti fitosanitari esteri per l’importazione parallela;
c. per l’omologazione di un prodotto fitosanitario intesa a fronteggiare una situazione d’emergenza.
3Il Servizio di omologazione garantisce il diritto di esaminare gli atti alle organizzazioni che hanno richiesto la qualità di parte entro il termine stabilito nell’articolo 160b capoverso 1 LAgr e concede loro un termine di sei settimane per la presentazione di osservazioni. Per il resto la procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196829 sulla procedura amministrativa.
Art. 66 Decisione di omologazione
Il Servizio di omologazione prende una decisione basandosi sulla valutazione di cui all’articolo 64, sui più recenti risultati della valutazione dell’EFSA, sulle considerazioni e decisioni della Commissione europea concernenti l’approvazione delle sostanze attive, dei fitoprotettori e dei sinergizzanti contenuti nel prodotto fitosanitario basate su tali risultati nonché avvalendosi dei criteri riportati nell’allegato 6, ed emette la decisione di omologazione nel sistema d’informazione di cui agli articoli 156–163.