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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»
ze o non sono stati definiti nuovi requisiti dal momento del rilascio dell’omologazione.
6Qualora, per motivi sui quali non può influire il titolare dell’omologazione, non sia presa alcuna decisione sul rinnovo dell’omologazione prima della sua scadenza, la stessa rimane valida fino alla decisione sul rinnovo.
Art. 70 Riesame dell’omologazione
1D’intesa con i servizi di valutazione, il Servizio di omologazione può riesaminare l’omologazione di un prodotto fitosanitario anche prima della sua scadenza, qualora vi sia motivo di ritenere che non sia più adempiuta almeno una delle condizioni per l’omologazione.
2Il Servizio di omologazione richiede ai titolari delle omologazioni i dati necessari a un riesame dell’omologazione, comprese le informazioni rilevanti sulle sostanze attive, sui fitoprotettori o sui sinergizzanti contenuti nel prodotto fitosanitario in questione, e stabilisce un termine adeguato per presentarli.
Sezione 8: Modifica e revoca dell’omologazione
Art. 71 Modifica dell’omologazione
1Il Servizio di omologazione modifica un’omologazione relativa a un determinato uso, se per tale uso:
a. le modalità d’uso e i quantitativi impiegati devono essere modificati a causa dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche; o
b. dal riesame dell’omologazione risulta che è necessaria una modifica, segnatamente affinché i valori limite di cui all’articolo 9 capoverso 3 LPAc non siano ripetutamente e ampiamente superati.
2Il Servizio di omologazione può modificare un’omologazione su domanda del titolare della stessa.
Art. 72 Revoca dell’omologazione
1Il Servizio di omologazione revoca l’omologazione relativa un determinato uso o a tutti gli usi, se per l’uso o gli usi in questione:
a. il titolare dell’omologazione non ha fornito i dati richiesti di cui all’articolo 70 capoverso 2 entro il termine stabilito;
b. dal riesame dell’omologazione è risultato che:
1. le condizioni per l’omologazione non sono più soddisfatte, o
2. è necessaria una revoca affinché i valori limite di cui all’articolo 9 capoverso 3 LPAc non siano ripetutamente e ampiamente superati; o
c. sono soddisfatte le condizioni per l’adozione di misure preventive ai sensi dell’articolo 148a capoverso 1 LAgr.