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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine

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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»

2Il Servizio di omologazione può revocare un’omologazione su domanda del titolare della stessa.

Art. 73 Pubblicazione dei divieti d’impiego

In caso di pericolo di un grave danno immediato per la salute dell’uomo, degli animali o per l’ambiente, il Servizio di omologazione pubblica i divieti d’impiego nel Foglio federale sotto forma di decisione di portata generale.

Art. 74 Termini per lo smaltimento, lo stoccaggio, l’immissione sul mercato

e l’uso di prodotti fitosanitari in caso di modifica, revoca o scadenza dell’omologazione

1In caso di modifica, revoca o scadenza dell’omologazione di un prodotto fitosanitario o di singoli usi dello stesso, il Servizio di omologazione può fissare un termine fino al quale i prodotti fitosanitari possono ancora essere immessi sul mercato, stoccati e usati o entro il quale devono essere smaltiti. Tali termini possono essere fissati solo quando non ne risulti il pericolo di un grave danno immediato per la salute dell’uomo, degli animali o per l’ambiente.

2Il termine dal momento della modifica, della revoca o della scadenza dell’omologazione può essere:

a. per l’immissione sul mercato, di sei mesi al massimo;

b. per lo smaltimento, lo stoccaggio e l’uso delle scorte, di 18 mesi al massimo.

3Qualora sia revocata l’omologazione di un prodotto fitosanitario che contiene una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante di cui è scaduta, non rinnovata o revocata l’approvazione ai sensi degli articoli 13 paragrafo 4 e 78 capoverso 3 del regolamento (CE) n. 1107/200932, i termini per lo smaltimento, lo stoccaggio, l’immissione sul mercato e l’uso non possono essere più lunghi di quelli stabiliti nell’UE conformemente agli articoli 20 paragrafo 2 o 79 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

4Per i prodotti fitosanitari utilizzati su sementi immagazzinate come scorte obbligatorie ai sensi dell’ordinanza del 26 gennaio 202233 sulle scorte obbligatorie di sementi possono essere stabiliti termini più lunghi di quelli previsti dai capoversi 2 e 3.

5Per le sementi trattate con prodotti fitosanitari di cui è scaduta, modificata o revocata l’omologazione si applicano per analogia le disposizioni concernenti l’immissione sul mercato, lo stoccaggio, l’uso e lo smaltimento di cui ai capoversi 1–4.

32V. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1.

33 RS 531.215.61