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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine

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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 67 Termini

1I termini per il trattamento delle domande sono retti dall’ordinanza del 25 maggio 201130 sui termini ordinatori.

2Se il Servizio di omologazione esige dati supplementari conformemente all’articolo 52 capoverso 4, la decorrenza dei termini è sospesa fino alla presentazione dei dati richiesti.

Art. 68 Obbligo di conservare i documenti presentati con la domanda e i

campioni

1Il titolare dell’omologazione deve conservare, per dieci anni dopo la revoca dell’omologazione o la scadenza di un eventuale termine di utilizzo del prodotto fitosanitario, una copia di tutti i documenti presentati con la domanda o provvedere affinché tali documenti siano messi a disposizione.

2Il richiedente deve tenere a disposizione campioni appartenenti agli stessi lotti dei campioni presentati con la domanda e conservarli finché il loro stato ne consente una valutazione.

Sezione 7: Rinnovo e riesame dell’omologazione

Art. 69 Rinnovo dell’omologazione

1Dal momento in cui è rinnovata l’approvazione di una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante conformemente al regolamento (CE) n. 1107/200931 o all’articolo 11 capoverso 1, il titolare dell’omologazione di un prodotto fitosanitario contente tale sostanza attiva, fitoprotettore o sinergizzante ha tre mesi di tempo per presentare la domanda di rinnovo dell’omologazione, se intende rinnovarla.

2Se la domanda di rinnovo dell’omologazione non è presentata entro i termini stabiliti, l’omologazione scade entro i termini previsti dall’articolo 39.

3In casi giustificati il Servizio di omologazione può prorogare il termine su richiesta del titolare dell’omologazione, in particolare qualora sia necessario eseguire ulteriori test o studi sul prodotto fitosanitario in seguito ai risultati della procedura di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva.

4La domanda di rinnovo deve includere un fascicolo conformemente all’allegato 3 numero 2.3 o 2.4. Se il rinnovo dell’omologazione concerne un prodotto fitosanitario già omologato in uno Stato membro dell’UE (art. 45), la domanda deve includere anche i documenti previsti nell’articolo 60.

5La valutazione della domanda è disciplinata dall’articolo 64. I servizi di valutazione rinunciano all’esame di settori rispetto ai quali non sono emerse nuove conoscen-

30 RS 172.010.14

31 V. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1.