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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»
dell’ambiente e tale pericolo non possa essere eliminato all’atto dell’omologazione o del rinnovo dell’omologazione.
2Il Servizio di omologazione può fissare, per tali prodotti fitosanitari, valori massimi che non devono essere superati. I valori massimi sono fondati su valori standard internazionali o sui valori massimi in vigore nel Paese d’origine del prodotto fitosanitario oppure hanno una base scientifica.
3Il Servizio di omologazione può stabilire quali prodotti fitosanitari di cui al capoverso 1 possono essere immessi sul mercato soltanto con una dichiarazione che soddisfi determinate condizioni, rilasciata dalla competente autorità del Paese d’esportazione o da un servizio accreditato.
4Può stabilire che la dichiarazione deve essere corredata di altri documenti.
5I prodotti fitosanitari per i quali all’atto dell’importazione non sono presentati i documenti di cui al capoverso 4 vengono respinti o, se sussiste un pericolo, distrutti.
Sezione 3: Classificazione, imballaggio, etichettatura, scheda di dati di sicurezza e pubblicità
Art. 99 Classificazione
Il titolare dell’omologazione di un prodotto fitosanitario contenente sostanze attive chimiche, fitoprotettori o sinergizzanti è tenuto a classificarlo conformemente agli articoli 6 o 7 OPChim36.
Art. 100 Imballaggio e presentazione
1Chi immette sul mercato un prodotto fitosanitario deve apporre sull’imballaggio o al suo interno le indicazioni di cui all’allegato 8.
2Se sussiste il pericolo che possano essere confusi con alimenti o mangimi, i prodotti fitosanitari devono essere imballati in modo da ridurre al minimo la possibilità di errore. Inoltre devono contenere componenti che ne scoraggino o impediscano il consumo.
3Per poter essere immessi sul mercato in Svizzera, i prodotti fitosanitari omologati secondo l’articolo 78 devono avere l’imballaggio estero originale.
4Per l’imballaggio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive chimiche, fitoprotettori o sinergizzanti si applicano per analogia anche le disposizioni degli articoli 8 e 9 OPChim37. I prodotti fitosanitari sono considerati sostanze pericolose o preparati pericolosi ai sensi dell’OPChim.
36 RS 813.11
37 RS 813.11