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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 89 Modifica e revoca del permesso di vendita
1Il Servizio di omologazione modifica il permesso di vendita, qualora sia modificato il contenuto dell’omologazione del prodotto originale che concerne il permesso di vendita.
2Il Servizio di omologazione estende il permesso di vendita ad altri usi su richiesta del titolare dello stesso.
3Revoca il permesso di vendita:
a. se revoca l’omologazione del prodotto originale; o
b. su richiesta del titolare del permesso di vendita.
4In caso di modifica o di revoca del permesso di vendita, per lo smaltimento, lo stoccaggio, l’immissione sul mercato e l’uso del prodotto fitosanitario ancora presente si applicano gli stessi termini come per il prodotto originale. Nei casi di cui al capoverso 3 lettera b, il Servizio di omologazione stabilisce i termini per lo smaltimento, lo stoccaggio, l’immissione sul mercato e l’uso conformemente all’articolo 74.
Art. 90 Revoca e scadenza del permesso di vendita
1Il Servizio di omologazione revoca il permesso di vendita se il titolare dell’omologazione del prodotto originale gli comunica il ritiro del suo consenso.
2Per lo smaltimento, lo stoccaggio, l’immissione sul mercato e l’uso del prodotto fitosanitario ancora presente si applicano per analogia i termini di cui all’articolo 74. Possono essere previsti termini più brevi su richiesta del titolare dell’omologazione del prodotto originale.
3Alla scadenza dell’omologazione del prodotto originale scade anche il permesso di vendita. Per lo smaltimento, lo stoccaggio, l’immissione sul mercato e l’uso del prodotto fitosanitario ancora presente si applicano gli stessi termini come per il prodotto originale.
Sezione 12: Relazioni dei test e degli studi e protezione delle relazioni
Art. 91 Elenco delle relazioni dei test e degli studi
1Per ogni prodotto fitosanitario omologato, il Servizio di omologazione tiene i seguenti elenchi insieme ai servizi di valutazione:
a. un elenco delle relazioni dei test e degli studi concernenti il prodotto fitosanitario e la sostanza attiva, il fitoprotettore o il sinergizzante in esso contenuto, necessarie per la prima omologazione, per la modifica delle condizioni di omologazione o per il rinnovo dell’omologazione;
b. un elenco delle relazioni dei test e degli studi per le quali è stata concessa la protezione.