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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»
a. per i prodotti fitosanitari a basso rischio a norma dell’articolo 48: 13 anni
b. per gli altri prodotti fitosanitari: 10 anni.
Art. 94 Durata della protezione delle relazioni dal rinnovo
dell’omologazione
1Le relazioni dei test e degli studi necessarie per il rinnovo di un’omologazione sono protette per 30 mesi dal momento della decisione di rinnovo.
2In casi eccezionali, per determinate relazioni dei test e degli studi la protezione può essere revocata all’atto del rinnovo dell’omologazione di un prodotto fitosanitario, in particolare nel caso in cui i requisiti per l’uso non si limitano a un singolo prodotto fitosanitario ma valgono per tutti i prodotti fitosanitari che contengono una determinata sostanza attiva, un determinato fitoprotettore o sinergizzante.
Art. 95 Effetto della protezione delle relazioni
Se le loro relazioni sono protette, le conoscenze emerse dai test e dagli studi non possono essere utilizzate per ottenere l’omologazione di un altro prodotto fitosanitario.
Sezione 13: Trattamento confidenziale delle informazioni
Art. 96
1Le seguenti informazioni sono divulgate dal Servizio di omologazione a terzi solo se nella domanda di omologazione non è stato richiesto il loro trattamento confidenziale:
a. informazioni sul metodo di fabbricazione, eccezion fatta per le informazioni importanti per la valutazione della sicurezza;
b. informazioni sui rapporti commerciali esistenti tra un fabbricante o un importatore e il richiedente o il titolare dell’omologazione;
c. informazioni commerciali da cui sono derivabili le fonti d’approvvigionamento, le quote di mercato o la strategia aziendale del richiedente;
d. le specifiche d’impurezza della sostanza attiva, del fitoprotettore o del sinergizzante, eccezion fatta per le impurezze che sono considerate rilevanti dal profilo tossicologico, ecotossicologico o ambientale;
e. i risultati degli esami delle partite di fabbricazione della sostanza attiva, comprese le impurezze;
f. i metodi di analisi delle impurezze presenti nella sostanza attiva, nel fitoprotettore o nel sinergizzante, eccezion fatta per i metodi di analisi delle impurezze considerate rilevanti dal profilo tossicologico, ecotossicologico o ambientale;