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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»
3La pubblicità per un prodotto fitosanitario deve essere accompagnata dalle frasi «Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto». Queste frasi devono essere facilmente leggibili e distinguersi chiaramente rispetto al messaggio pubblicitario complessivo. L’espressione «prodotti fitosanitari» può essere sostituita da una descrizione più precisa del tipo di prodotto, come fungicida, insetticida o diserbante.
4La pubblicità non può contenere:
a. informazioni, sotto forma testuale o grafica, potenzialmente fuorvianti per quanto riguarda i possibili rischi per la salute umana o degli animali o per l’ambiente, come i termini «a basso rischio», «non tossico» o «innocuo»; è fatta eccezione per l’informazione «omologato come prodotto fitosanitario a basso rischio» nel caso di prodotti fitosanitari a basso rischio secondo l’articolo 48;
b. rappresentazioni visive di pratiche potenzialmente pericolose, quali la manipolazione di prodotti fitosanitari senza adeguati indumenti protettivi, vicino ad alimenti o da parte di bambini o nelle loro vicinanze.
Sezione 4: Fornitura e uso
Art. 107 Fornitura
1I prodotti fitosanitari omologati esclusivamente per un uso professionale possono essere forniti solo ai titolari di un’autorizzazione speciale ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a ORRPChim43.
2Possono essere forniti a utilizzatori non professionali esclusivamente i prodotti fitosanitari omologati per un uso non professionale. I coadiuvanti non possono essere consegnati a utilizzatori non professionali.
3Per la fornitura di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive chimiche si applicano per analogia anche gli articoli 58, 59, 63 capoverso 1, 64 capoversi 2 e 3, 65 capoversi 1–3, 66 capoversi 1–3 e 68 OPChim44. In riferimento all’articolo 58 OPChim, i prodotti fitosanitari sono considerati sostanze e preparati. In riferimento alle altre disposizioni dell’OPChim, i prodotti fitosanitari sono considerati sostanze e preparati del gruppo 1 o del gruppo 2 a seconda dalla loro classificazione.
Art. 108 Uso in generale
1Per l’uso dei prodotti fitosanitari si applicano l’allegato 2.5 numero 1 OR-RPChim45 e l’articolo 41c capoverso 3 OPAc46.
43RS 814.81
44RS 813.11
45RS 814.81