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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 101 Etichettatura
1Chi immette sul mercato prodotti fitosanitari deve etichettarli.
2L’etichetta di un prodotto fitosanitario non deve dare indicazioni errate, ingannevoli o incomplete o tacere fatti che possano trarre in inganno gli acquirenti in merito alla natura, al tipo di composizione o all’utilizzabilità del prodotto.
3Per i prodotti fitosanitari destinati a eliminare i vegetali indesiderati o parti di vegetali, oppure a influire sulla crescita indesiderata di vegetali, si applicano anche le disposizioni sull’etichettatura particolare conformemente all’allegato 2.5 numero 2 dell’ordinanza del 18 maggio 200538 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).
4Sull’etichetta del prodotto fitosanitario non può comparire l’affermazione «omologato come prodotto fitosanitario a basso rischio».
5I prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive chimiche e che soddisfano i criteri per le sostanze o i preparati pericolosi ai sensi dell’articolo 3 OPChim39 devono essere etichettati per analogia conformemente all’articolo 10 capoversi 1, 2 e 4–6 e all’articolo 11 OPChim nonché provvisti di un UFI conformemente all’articolo 15a OPChim.
Art. 102 Etichettatura di prodotti fitosanitari esteri omologati per
l’importazione parallela
1Chi immette sul mercato prodotti fitosanitari esteri omologati per l’importazione parallela deve apporre sull’imballaggio le seguenti indicazioni al più tardi prima della consegna a terzi:
a. gli usi per cui è stato omologato il prodotto fitosanitario e le prescrizioni circa lo stoccaggio e lo smaltimento;
b. il numero federale d’omologazione;
c. il nome e l’indirizzo dell’importatore;
d. il numero di partita e la data di fabbricazione del prodotto fitosanitario; per prodotti fitosanitari omologati all’estero giusta l’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/200940, devono essere utilizzati il numero di partita e la data di fabbricazione utilizzati nello Stato membro di provenienza secondo il suddetto regolamento;
e. le disposizioni sull’etichettatura particolare conformemente all’allegato 2.5 numero 2 ORRPChim41.
38 RS 814.81
39 RS 813.11
40 V. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1.
41 RS 814.81