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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»
g. le informazioni sulla composizione completa di un prodotto fitosanitario.
2I nomi e gli indirizzi delle persone che partecipano o hanno partecipato alle sperimentazioni su vertebrati sono sempre considerati confidenziali.
3Il trattamento confidenziale viene concesso se il richiedente dimostra che la divulgazione delle informazioni a terzi potrebbe danneggiare considerevolmente i suoi interessi.
4D’intesa con i servizi di valutazione, il Servizio di omologazione decide quali informazioni devono essere trattate confidenzialmente.
5Se viene a conoscenza che dati considerati confidenziali sono stati in seguito legittimamente divulgati, il Servizio di omologazione non è più tenuto al trattamento confidenziale di tali dati.
Capitolo 2: Utilizzo di prodotti fitosanitari
Sezione 1: Immissione sul mercato e uso dei prodotti fitosanitari
Art. 97
1Un prodotto fitosanitario non può essere immesso sul mercato e usato a meno che non sia stato omologato conformemente alla presente ordinanza.
2Per l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o di conoscenze tradizionali associate a risorse genetiche, la presente ordinanza si applica sempre che l’ordinanza di Nagoya dell’11 dicembre 201535 non preveda disposizioni derogatorie.
3Non è richiesta un’omologazione ai sensi della presente ordinanza nei casi seguenti:
a. l’immissione sul mercato e l’uso di prodotti fitosanitari a fini di ricerca o sviluppo (art. 130);
b. l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari destinati a essere utilizzati all’estero.
Sezione 2: Precauzioni particolari del Servizio di omologazione
Art. 98
1D’intesa con i servizi interessati, il Servizio di omologazione può vietare l’importazione, l’immissione sul mercato e l’uso di prodotti fitosanitari omologati, qualora da essi derivi un pericolo per la salute dell’uomo, degli animali o
35 RS 451.61