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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine

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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»

2Per le indicazioni di cui al capoverso 1 lettera a è possibile avvalersi delle istruzioni allegate all’imballaggio redatte dal Servizio di omologazione conformemente all’articolo 83.

3L’etichetta applicata all’estero deve rimanere visibile sull’imballaggio.

Art. 103 Etichettatura di prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da

organismi geneticamente modificati

1Chi immette sul mercato prodotti fitosanitari contenenti organismi geneticamente modificati deve etichettarli conformemente all’articolo 101 e apporre inoltre sull’etichetta l’indicazione «ottenuto da X modificato con tecnologia genetica» oppure «ottenuto da X geneticamente modificato».

2Per i prodotti fitosanitari che contengono tracce involontarie di organismi geneticamente modificati omologati in quantità inferiore allo 0,1 per cento della massa, in casi particolari il Servizio di omologazione può, d’intesa con i servizi di valutazione, stabilire deroghe al capoverso 1.

Art. 104 Lingue impiegate nell’etichetta

L’etichetta deve essere redatta in almeno una lingua ufficiale del luogo di fornitura.

Art. 105 Scheda di dati di sicurezza

1I titolari delle omologazioni, di un permesso di vendita o di un PGI devono redigere e consegnare agli acquirenti schede di dati di sicurezza per i loro prodotti fitosanitari. Se l’acquirente consegna ad altri un prodotto fitosanitario, deve consegnare su richiesta anche la scheda di dati di sicurezza relativa a tale prodotto.

2Per la redazione delle schede di dati di sicurezza si applicano per analogia gli articoli 19–22 OPChim42; non è necessario allegare alla scheda di dati di sicurezza gli scenari d’esposizione di cui all’articolo 20 capoverso 2 OPChim.

3Le informazioni contenute nelle sezioni 1, 7, 8 e 13 della scheda di dati di sicurezza devono corrispondere agli usi indicati nell’omologazione.

4Le schede di dati di sicurezza possono essere messe a disposizione in formato elettronico. Su richiesta, devono essere consegnate in formato cartaceo.

5Le schede di dati di sicurezza devono essere conservate secondo l’articolo 23 OPChim.

Art. 106 Pubblicità

1La pubblicità è permessa solo per i prodotti fitosanitari omologati.

2Deve richiamare l’attenzione sulle frasi e i simboli di pericolo che figurano sull’etichetta.

42 RS 813.11