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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»
reazioni indesiderabili negli esseri umani, negli animali e nell’ambiente connesse con l’uso del prodotto fitosanitario.
3Inoltre notifica:
a. tutte le informazioni rilevanti sulle decisioni o valutazioni che riguardano il prodotto fitosanitario delle organizzazioni internazionali o degli organi pubblici che omologano i prodotti fitosanitari o approvano le sostanze attive nei Paesi terzi;
b. una valutazione che stabilisce se e in che modo le informazioni indichino che il prodotto fitosanitario non soddisfa più le condizioni per l’omologazione.
4Il titolare dell’omologazione riferisce immediatamente al Servizio di omologazione qualora disponga di informazioni circa una mancanza dell’efficacia prevista, l’insorgere di una resistenza e qualsiasi effetto inatteso su vegetali, prodotti vegetali o sull’ambiente.
5Il Servizio di omologazione esamina le informazioni ricevute e, se del caso, modifica l’omologazione o la revoca.
Art. 112 Obblighi di registrazione dei titolari delle omologazioni, fornitori,
distributori, titolari di un PGI, esportatori e utilizzatori professionali
1I titolari delle omologazioni, i fornitori, i distributori, i titolari di un PGI o di un permesso di vendita, gli importatori e gli esportatori di prodotti fitosanitari e di sementi trattate con prodotti fitosanitari tengono registri sulle loro attività con i prodotti fitosanitari e li conservano per almeno cinque anni.
2L’obbligo di registrazione è adempiuto:
a. dai titolari delle omologazioni, dai titolari di un PGI o di un permesso di vendita: tramite la registrazione dei dati conformemente all’articolo 159 nel sistema d’informazione di cui agli articoli 156–163;
b. dai fornitori, dai distributori e dagli importatori: tramite la registrazione dei dati concernenti l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari nel sistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari (SI IPF) conformemente agli articoli 16a–16c dell’ordinanza del 23 ottobre 201348 sui sistemi d’informazione centrali nel campo dell’agricoltura (OSIAgr);
c. dagli esportatori, qualora non siano già inclusi nelle lettere a o b: tramite la registrazione dei dati sull’esportazione di prodotti fitosanitari.
3Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari registrano i dati su ogni utilizzo del prodotto fitosanitario nel SI IPF conformemente agli articoli 16a–16c OSIAgr. Lo stesso vale anche per l’uso di prodotti fitosanitari su superfici di aziende agricole svizzere all’estero.