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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine

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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»

Sezione 7: Certificati

Art. 113

Su domanda del titolare dell’omologazione, il Servizio di omologazione può confermare con un certificato che un determinato prodotto fitosanitario è omologato in Svizzera.

Sezione 8: Esportazione

Art. 114

L’esportazione di prodotti fitosanitari è disciplinata dall’ordinanza PIC del 10 novembre 200449 e dall’allegato 2.5 numero 4 ORRPChim50.

Titolo quinto: Utilizzo di prodotti di base

Capitolo 1: Immissione sul mercato

Art. 115

I prodotti di base possono essere immessi sul mercato senza omologazione se contengono esclusivamente sostanze di base approvate e agenti diluenti semplici come l’acqua o etanolo diluito con l’acqua.

Capitolo 2: Etichettatura e pubblicità

Art. 116 Etichettatura

1Chi immette sul mercato prodotti di base deve etichettarli.

2L’etichetta di un prodotto di base non deve dare indicazioni errate, ingannevoli o incomplete o tacere fatti che possano trarre in inganno gli acquirenti in merito alla natura, al tipo di composizione o all’utilizzabilità del prodotto.

3L’etichetta deve recare in modo leggibile e indelebile le seguenti informazioni:

a. l’indicazione «Prodotto di base (senza prova dell’efficacia e della tolleranza vegetale)»;

49 RS 814.82

50 RS 814.81