Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine
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Analogamente all’UE, un’approvazione può essere rinnovata per un massimo di 15 anni (cpv. 3). Può essere legata a determinate condizioni o restrizioni, ad esempio una limitazione dell’uso a serre chiuse o su colture non commestibili (cpv. 4). Le condizioni e restrizioni dell’allegato 1 sono adeguate di conseguenza.
L’approvazione non è rinnovata se non è soddisfatto almeno uno dei criteri di cui agli articoli 11 e 15. In tal caso, la sostanza attiva, il fitoprotettore o il sinergizzante è stralciato dall’allegato 1 (cfr. art. 22).
Se una domanda di rinnovo è presentata entro il termine stabilito, l’approvazione scade solo quando le autorità hanno concluso la valutazione della domanda (cpv. 5). Se non è presentata una domanda di rinnovo, l’approvazione si estingue alla sua scadenza.
Art. 20 Riesame dell’approvazione
L’articolo riprende in ampia misura l’articolo 8 OPF 2010. Conferisce al servizio d’omologazione la possibilità di riesaminare in qualsiasi momento l’approvazione di una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante, se necessario. Questo vale sia per le sostanze attive, i fitoprotettori o i sinergizzanti considerati approvati in Svizzera in virtù della loro approvazione nell’UE (art. 7), sia per quelli approvati in Svizzera ai sensi dell’articolo 10. Un riesame può essere necessario per esempio se non sono più adempiuti i requisiti dell’ordinanza del 28 ottobre 199819 sulla protezione delle acque (OPAc) o è richiesto ai sensi dell’articolo 9 capoverso 3 LPAc. Il risultato di un riesame può comportare in particolare un adeguamento delle condizioni e restrizioni per l’approvazione e di conseguenza una limitazione dell’uso della sostanza attiva, del fitoprotettore o del sinergizzante (p. es. uso esclusivo in serra). È possibile anche che il riesame determini la revoca dell’approvazione (cfr. art. 21).
Art. 21 Revoca dell’approvazione
L’approvazione di una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante è revocata se dal riesame risulta che non sono più soddisfatte le condizioni per l’approvazione (lett. a) o nei casi in cui si applica l’articolo 9 capoverso 5 LPAc (lett. b), ossia se non è possibile rispettare i valori limite di cui all’articolo 9 capoverso 3 LPAc mediante prescrizioni d’uso. Questo vale sia per le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti considerati approvati secondo l’articolo 7, sia per quelli che sono stati approvati secondo l’articolo 10.
L’approvazione delle sostanze attive, dei fitoprotettori e dei sinergizzanti iscritti nell’allegato 1 conformemente alla procedura di cui agli articoli 10–18 è inoltre revocata senza effettuare ulteriori verifiche non appena viene emessa una decisione negativa nell’UE concernente l’approvazione della sostanza attiva, del fitoprotettore o del sinergizzante in questione (lett. c). In questo modo si garantisce che l’approvazione di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti già approvati in Svizzera ma non ancora nell’UE sia revocata se l’UE decide in sfavore di un’approvazione. Si tratta di una disposizione rilevante soprattutto per i sinergizzanti e i fitoprotettori, poiché nell’UE non sono ancora approvati nell’ambito di una procedura armonizzata, mentre in Svizzera sono già elencati nell’allegato 1.
19 RS 814.201