Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 49 pagine
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Sezione 3: Riesame e revoca dell’approvazione di sostanze di base (articoli 31-33)
EAWAG e VSAG sostengono che, analogamente agli articoli 20 e 31, debba essere menzionata esplicitamente la possibilit‡ di avviare un riesame anche da parte di un servizio di valutazione.
Titolo terzo: Coformulanti (articolo 34)
I Cantoni AG, BE, SG, SH, TG e i servizi cantonali per i prodotti chimici ritengono che il capoverso 3 debba essere riformulato affinchÈ sia pi˘ chiaro che l’elemento in primo piano Ë il coformulante e non il prodotto fitosanitario. I Cantoni AR e TG, 4 Aqua, apisuisse, Aqua Viva, Medici per l’ambiente, Bioterra, Biovision Fondazione per lo sviluppo ecologico, BirdLife Svizzera, EAWAG, Donne professioniste dell’ambiente, Greenpeace Svizzera, Kantonaler Bienenz¸chterverein Schaffhausen, Amici della Natura Svizzera, Naturwaldstiftung, Pro Natura, Federazione svizzera di pesca, Fondazione Future 3, Fondazione Pusch, Stiftung zum Schutze unserer Flederm‰use in der Schweiz, Verband Bernischer Bienenz¸chtervereine, Verband Thurgauer Bienenz¸chtervereine, Verein Landwirtschaft mit Zukunft, Verein ohne Gift, Vision Landwirtschaft, VSAG e WWF Svizzera hanno notato che talvolta sono impiegati PFAS come coformulanti. EAWAG e VSAG chiedono di specificare nel capoverso 3 che dev’essere garantito che con l’impiego di coformulanti non venga compromesso il raggiungimento degli obiettivi di altri disciplinamenti. Le altre organizzazioni e gli altri Cantoni citati propongono di aggiungere un capoverso 4 che vieti l’uso di PFAS come coformulanti.
Per contro, Z¸rcher Bauernverband non riesce a capire perchÈ si sia deciso di discostarsi dalle disposizioni dell’UE. La conseguenza Ë che coformulanti autorizzati nell’UE non possono essere usati in Svizzera. Pertanto propone di cancellare i capoversi 2 e 3.
Titolo quarto: Prodotti fitosanitari
Capitolo 1: Omologazione
Sezione 1: Tipi di omologazione e portata, contenuto e durata dell’omologazione (articoli 35-39)
Secondo i Cantoni AG, BE, BS, JU, SG, SH e TI, l’affermazione nell’articolo 35 capoverso 2 sull’estensione di un’omologazione esistente non Ë pertinente a questo articolo ma all’articolo 36, che disciplina la portata dell’omologazione.
I Cantoni AG, BE, BL, BS, SG, SH, SO e TI, il partito PVL e i servizi cantonali per i prodotti chimici rilevano che nell’articolo 36, diversamente dall’elenco dell’articolo 38, mancano i requisiti concernenti l’immissione sul mercato e l’uso, malgrado siano contenuti centrali dell’omologazione. Inoltre, i Cantoni AG, BE, BS, JU, TG, TI, SG, SH, SO e i servizi cantonali per i prodotti chimici accolgono con favore la trasferibilit‡ futura delle omologazioni, ma chiedono che le modalit‡ del trasferimento siano regolamentate.
Il Cantone di Soletta chiede di formulare pi˘ chiaramente l’articolo 37.
Riguardo all’articolo 38 capoverso 2, i Cantoni AG, BE, BL, BS, GE, SG, SH, TG e i servizi cantonali per i prodotti chimici hanno l’impressione che la sequenza dei requisiti sia casuale e auspicano che sia riordinata in modo logico e comprensibile.
I Cantoni AG, BE, BS, GE, JU, SG, SH, SO, TG, TI, il PVL e i servizi cantonali per i prodotti chimici sottolineano che i criteri per l’uso professionale di PF nelle zone d’insediamento sono complessi. A fini di semplificazione, per i prodotti interessati destinati all’uso professionale, nell’omologazione dovrebbe essere indicato esplicitamente che non possono essere utilizzati nelle zone d’insediamento e tale indicazione dovrebbe figurare sull’etichetta.