Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 49 pagine

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Sezione 2: Condizioni per l’omologazione (Articoli 40-44)

Nell’articolo 41 capoverso 1 lettera b sono menzionati criteri di purezza senza altre spiegazioni. I Cantoni AG, BE, BL, BS, SG, SH, SO, TG e i servizi cantonali per i prodotti chimici propongono di integrare la frase con il rimando al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Il Cantone di Lucerna e le organizzazioni Aargauer Obstverband, Arbeitsgemeinschaft Zentralschweizer Obstproduzenten, FiBL, IBMA SWITZERLAND, INTERPROFESSION DES FRUITS ET LEGUMES DU VALAIS, Kantonaler Obstbau-Verein Uri, Amici della Natura Svizzera, Obstbauring Graub¸nden, Obstbauverein Kanton Schwyz, Obstverband Berner Fr¸chte, PromÈterre, Associazione Svizzera Frutta, St. Galler Obstverband, St.Galler Beerenvereinigung, Thurgauer Obstverband e Union fruitiËre lÈmanique criticano la scarsa chiarezza dell’espressione ´sufficientementeª nell’articolo 41 capoverso 1 lettera d, pertanto chiedono di sostituirla con ´state determinate tramite metodi scientifici e tecnici riconosciutiª. Anche la CFSB propone una chiara identificazione con metodi di biologia molecolare. Inoltre, auspica una differenziazione tra microrganismi e macrorganismi e una specificazione del livello di identificazione. Inoltre, fa presente che nell’articolo 41 capoverso 3 dovrebbe essere disciplinata anche l’omologazione di ceppi alloctoni di microrganismi: occorre infatti tenere conto del fatto che molti organismi nocivi sono alloctoni, cosÏ come gli organismi idonei a combatterli, per cui gli organismi alloctoni non possono essere esclusi in linea generale. In ogni caso, i requisiti concernenti i ceppi alloctoni dovrebbero essere maggiori rispetto a quelli per gli organismi indigeni.

4 Aqua, apisuisse, Aqua Viva, Medici per l’ambiente, Bioterra, Biovision Fondazione per lo sviluppo ecologico, BirdLife Svizzera, Donne professioniste dell’ambiente, Greenpeace Svizzera, Kantonaler Bienenz¸chterverein Schaffhausen, Amici della Natura Svizzera, Naturwaldstiftung, Pro Natura, Federazione svizzera di pesca, Fondazione Future 3, Fondazione Pusch, Stiftung zum Schutze unserer Flederm‰use in der Schweiz, Verband Bernischer Bienenz¸chtervereine, Verband Thurgauer Bienenz¸chtervereine, Verein Landwirtschaft mit Zukunft, Verein ohne Gift, Vision Landwirtschaft e WWF Svizzera si lamentano che nell’articolo 42 capoverso 1 lettera a non siano menzionati l’obbligo di tenere conto delle pi˘ recenti conoscenze scientifiche e tecniche nÈ i criteri di cui all’allegato 6. Inoltre, respingono la formulazione attuale della lettera b, poichÈ tale requisito per l’omologazione ordinaria di prodotti fitosanitari mette in conto possibili danni alla salute degli esseri umani e all’ambiente. Pertanto chiedono un adeguamento della norma. Chiedono anche una precisazione riguardo alla lettera d, ossia di definire le ´adeguate soglie di determinazioneª come i valori limite in vigore.

EAWAG e VSAG accolgono con favore il capoverso 1 lettera d, secondo cui un prodotto fitosanitario puÚ essere omologato soltanto se i residui provenienti dal suo uso e rilevanti dal profilo ecotossicologico possono essere determinati con metodi adeguati di uso corrente e con adeguate soglie di determinazione. Per la valutazione della determinabilit‡ nelle acque superficiali devono essere applicati i valori di cui all’allegato 2 dell’ordinanza sulla protezione delle acque o, in loro assenza, i valori della direttiva quadro sulle acque dell’UE (direttiva SQA e proposte ufficiali di iscrizione nella direttiva SQA) e, se non disciplinati in tale atto, i first tier RAC. Raccomandano inoltre di aggiungere al capoverso la lettera h, per chiarire che l’uso di un prodotto fitosanitario non deve pregiudicare l’esecuzione di altri disciplinamenti.

I Cantoni NE, SO VD e ZH chiedono di eliminare l’articolo 42 capoverso 1 lettera g, poichÈ gi‡ oggi esistono sostanze attive che hanno due funzioni. Il Cantone TG propone di modificare il testo in ´Una sostanza attiva non puÚ essere contemporaneamente approvata come prodotto fitosanitario e concimeª. La CFSB domanda se questa disposizione valga anche per i microrganismi. Invita a tenere conto del fatto che alcuni microrganismi possono agire contro diversi gruppi di organismi.