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Consultazione 2023/97: Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 124 pagine

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Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni Verifica del sistema di perequazione finanziaria attuale

Digressione: indicatore di declività

Il secondo indicatore nella PAG è detto di «declività» e si riferisce all’altitudine mediana della su- perficie produttiva. Nel primo messaggio sulla NPC è quindi stato denominato semplicemente «superficie» e definito come «superficie sopra i 1080 m.s.m. (senza superficie improduttiva)». Il commento in merito afferma che «l’indicatore considera gli oneri legati all’altitudine e alla pendenza. A questo scopo è considerata la superficie di un Cantone abitata o utilizzata in altro modo che si trova sopra la media altitudinale svizzera di 1080 metri sul livello del mare. Non è considerata la cosiddetta superficie improduttiva». Durante la fase progettuale la media altitu- dinale svizzera è stata sostituita da quella della superficie produttiva, con un adeguamento del valore limite e degli indicatori.

Nella legge la «declività» non è menzionata. Nell’articolo 7 capoverso 2 lettera a LPFC sono definite quali indice di un aggravio geotopografico elevato le «percentuali superiori alla media di insediamenti e di superfici produttive situati ad alta quota». La prima parte è considerata sulla base dell’indice relativo all’altitudine degli insediamenti, mentre la seconda corrisponde all’attuale indicatore di declività.

Solamente nell’ordinanza (art. 29 cpv. 1 lett. b OPFC) compare per la prima volta il concetto di «declività», definito come segue: «declività del terreno: altitudine mediana della superficie produttiva secondo la statistica di superficie».

Il Cantone Ticino ha sollevato alcune critiche in merito a tale indice già in passato, in quanto i Cantoni di pianura con terreni ripidi sono svantaggiati, nonostante debbano sostenere oneri corrispondenti. Occorre tuttavia sottolineare che il Cantone Ticino, nonostante la sua posizione in gran parte pianeggiante, presenta il quinto indice di declività più alto e, con 138 punti, si colloca ben al di sopra della media svizzera (100 punti). Di conseguenza, ogni anno riceve ver- samenti di compensazione per oltre 10 milioni.

In seguito alle critiche sollevate, nel terzo rapporto sull’efficacia è stato studiato un indice alternativo che tenesse conto dell’effettiva declività del Cantone, a prescindere dall’altitudine. In effetti, un simile indicatore sgraverebbe il Cantone Ticino in misura nettamente maggiore, a scapito però del Cantone dei Grigioni. All’epoca un adeguamento in questo senso venne re- spinto poiché nella legge la declività non era un criterio della PAG e nel progetto NPC quest’ul- tima aveva sostituito l’indice delle regioni di montagna. Basarsi sull’altitudine appariva quindi sensato anche da una punto di vista storico.

Nello studio condotto da BSS [2022] sono stati eseguiti calcoli anche applicando l’indice di declività alternativo, ciò che di fatto migliora leggermente la qualità del modello. Tuttavia, dato che al contempo nello studio la ponderazione della declività nella PAG è notevolmente ridotta, gli effetti sono nettamente più contenuti rispetto a quelli presentati nel terzo rapporto sull’efficacia.

Pur mostrando comprensione per la richiesta del Cantone Ticino, l’organo incaricato del co- ordinamento politico della perequazione finanziaria ritiene che al momento non sia sensato adeguare un singolo indice a livello di legge, ma che, dopo 20 anni, nell’ambito del prossimo rapporto sull’efficacia sarà opportuna una verifica di tutti i dieci indicatori della compensazione degli oneri.