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Consultazione 2023/97: Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 124 pagine
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Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
Verifica del sistema di perequazione finanziaria attuale
Nessuna distinzione tra i soggetti fiscali
La fornitura di dati non prevede la distinzione tra persone fisiche e persone giuridiche. Nella conversione dei riparti fiscali per il potenziale delle risorse, i versamenti per le persone fisiche e giuridiche sono trattati allo stesso modo. Tuttavia, il rapporto tra il gettito fiscale dell’IDF e la base di calcolo imponibile dell’imposta è nettamente diverso tra i due soggetti fiscali. Il fattore di ponderazione dovrebbe essere di gran lunga inferiore per le persone giuridiche. Poiché viene utilizzato lo stesso fattore di ponderazione per entrambi i soggetti fiscali, al momento la com- pensazione dei versamenti è nettamente più elevata per le persone giuridiche.
La rinuncia alla distinzione tra accrediti per persone fisiche e giuridiche può provocare con- sistenti distorsioni a seconda della composizione degli accrediti in un Cantone. La soluzione ideale sarebbe fornire dati individuali; in altre parole, per ogni versamento a un Cantone viene notificata la quota corrispondente alla base di calcolo. Il gruppo di studio per la garanzia della qualità si oppone a tale soluzione adducendo considerazioni inerenti al rapporto tra costi e benefici. È invece favorevole a un calcolo separato della correzione forfettaria per i due soggetti fiscali.
Correzione sulla base degli accrediti contabilizzati senza compensazione al 100 per cento Secondo il metodo di calcolo attuale, il potenziale delle risorse è corretto in base agli accrediti contabilizzati sul gettito fiscale dell’IDF. L’accredito contabilizzato è la parte dell’altro Cantone relativa alla quota cantonale all’IFD (21,2 % dal 2020). In realtà, tale accredito (quota cantonale versata) dovrebbe essere prima sommato al gettito fiscale (100 %) e solo in seguito commisu- rato con il gettito fiscale dell’IFD, al fine di determinare quale parte del potenziale delle risorse spetta ad altri Cantoni. La compensazione risulterebbe chiaramente più alta, ma rappresente- rebbe meglio la realtà. Tuttavia, al contempo la correzione dovrebbe essere effettuata distin- guendo tra persone fisiche e giuridiche, per evitare di avere una netta sovracompensazione per le persone giuridiche e una sottocompensazione per le persone fisiche.
Fattori di ponderazione cantonali
Nel calcolo dei riparti fiscali, per ogni Cantone viene determinato un fattore di ponderazione cantonale. In tal modo è possibile tenere conto delle peculiarità dei singoli Cantoni per quanto riguarda la composizione della base imponibile. Tuttavia, ciò vale soltanto per gli accrediti ver- sati, poiché in questo caso vi è un collegamento diretto con il gettito fiscale e la base imponibile del Cantone. Al fine di porre rimedio a questa disparità di trattamento, per gli accrediti ricevuti dovrebbero essere utilizzati i fattori di ponderazione dei Cantoni contribuenti; in altre parole, per ogni Cantone gli accrediti ricevuti dai 25 Cantoni dovrebbero essere convertiti con i fattori di ponderazione di questi ultimi. Tuttavia, anche per gli accrediti versati il fattore di ponderazio- ne cantonale può portare a correzioni insoddisfacenti, poiché la composizione degli accrediti e della base imponibile può variare notevolmente.
In alternativa, sarebbe opportuno avere un fattore di ponderazione standard, calcolato in fun- zione del gettito fiscale totale e della base imponibile dell’IFD di tutti i Cantoni. I fattori stan- dard sono comuni anche per altri calcoli nella perequazione delle risorse. Inoltre, con una simile soluzione un franco di riparto fiscale porterebbe a una correzione di pari entità per il potenziale delle risorse di ogni Cantone. In tal modo, la somma delle correzioni cantonali sarebbe pari a zero, come la somma dei saldi degli accrediti. Il potenziale delle risorse totale non risulterebbe quindi maggiore o inferiore dopo la ridistribuzione dei riparti fiscali rispetto a prima.
Un fattore di ponderazione unico permetterebbe anche di attenuare in parte la problematica concernente l’impossibilità di determinare a quali anni di calcolo fiscale si riferiscono i dati sui reparti fiscali. Per la parte dei riparti fiscali notificata che non può essere ricondotta a un perio- do viene infatti applicato un fattore di ponderazione che non corrisponde all’anno fiscale degli accrediti. Le ripercussioni sono più rilevanti se si utilizzano fattori di ponderazione cantonali, in quanto questi subiscono oscillazioni più forti rispetto alla media svizzera.