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Consultazione 2023/97: Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 124 pagine

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Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni Verifica del sistema di perequazione finanziaria attuale

5.4.2 Adeguamento del metodo di calcolo

Alla luce di quanto suesposto, il gruppo di studio per la garanzia della qualità e il gruppo pa- ritetico di studio per il rapporto sull’efficacia raccomandano di adeguare il metodo di calcolo tenendo conto dei seguenti elementi:

– calcolo separato dei riparti fiscali per le persone fisiche e giuridiche (fornitura di dati in due

categorie);

– compensazione degli accrediti ad altri Cantoni (parte della quota cantonale IFD) al

100 per cento, ossia al livello del gettito fiscale;

– utilizzo della media svizzera quale fattore di ponderazione.

L’adeguamento del metodo di calcolo proposto è illustrato nella tabella seguente applicando un numero teorico a un Cantone a titolo di esempio.

Tabella 5.03 Correzione del riparto fiscale determinante di un Cantone

secondo il nuovo metodo

Persone Persone

CHF 1 000 fisiche giuridiche Totale A Crediti a favore di altri Cantoni 3 000 6 000

B - calcolato al 100% 14 151 28 302

C Crediti ricevuti da altri Cantoni 2 000 4 000

D - calcolato al 100% 9 434 18 868

E Saldo D - B -4 717 -9 434

F Fattore di ponderazione CH 18.2 3.6

G Riparto fiscale determinante E * F -85 849 -33 962 -119 811

Con il nuovo metodo di calcolo risultano riparti fiscali determinanti più elevati e, di conseguen- za, una correzione più significativa della base imponibile aggregata (BIA) dei Cantoni. Tuttavia, ciò ha un effetto solo moderato sui versamenti nella perequazione delle risorse. In linea di principio, i Cantoni con un saldo negativo (accrediti versati superiori agli accrediti ricevuti) ven- gono sgravati, mentre i Cantoni con un saldo positivo vengono gravati. Oltre all’ammontare del saldo, anche il rapporto tra gli accrediti per le persone fisiche e giuridiche è determinante per l’entità dell’impatto.

5.5 Misure temporanee di attenuazione

Nel 2020 è stato cambiato il sistema di calcolo della perequazione delle risorse. La decisione è riconducibile al fatto che, nonostante la riduzione della dotazione nel 2016, l’obiettivo di una dotazione minima dell’85 per cento è stato di nuovo ampiamente superato nel periodo 2016– 2019 con valori tra l’87,3 e l’88,3 per cento. In alternativa a un’ulteriore riduzione della do- tazione, nel 2020 è stato quindi proposto un adeguamento del metodo di calcolo. Al centro della riforma vi era l’introduzione di una dotazione minima garantita pari all’86,5 per cento della media svizzera. Sebbene tale misura abbia permesso di aumentare i valori di riferimento, la dotazione è stata ridotta in quanto negli anni precedenti l’85 per cento era sempre stato superato in modo significativo.

Il cambiamento di sistema ha portato quindi a uno sgravio per la Confederazione e i Cantoni finanziariamente forti nonché a un aggravio per i Cantoni finanziariamente deboli. Al fine di mitigare le ripercussioni finanziarie su questi ultimi, si è optato per un adeguamento progressi- vo della dotazione minima garantita (87,7 % nel 2020, 87,1 % nel 2021 e 86,5 % dal 2022). Al contempo, metà dello sgravio della Confederazione è stato impiegato per finanziare una misura temporanea volta ad attenuare l’impatto sui Cantoni finanziariamente deboli. Questa