Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria
dell’attività, le conseguenti stime del risultato finanziario per il futuro o gli sviluppi del mercato e dell’economia.
Occorre sottolineare che l’analisi o la valutazione deve servire da base per adottare una decisione di investimento e deve essere resa accessibile ai clienti o ad altri partecipanti al mercato. Le analisi e le valutazioni che servono esclusivamente per scopi interni, per esempio per la gestione del portafoglio o dei rischi, e che non vengono fornite ai clienti o ad altri partecipanti al mercato non rientrano nel presente concetto di analisi finanziaria. Il concetto di partecipanti al mercato è da intendersi in senso lato e comprende tutte le persone fisiche e giuridiche che in qualche modo vi partecipano. Il concetto di «rendere accessibile» è da intendersi in modo ampio e neutrale dal punto di vista tecnologico (p. es. consegna in formato cartaceo, invio elettronico, pubblicazione su Internet ecc.), ma presuppone in ogni caso l’agire consapevole e mirato del produttore.
Gli articoli 21–27 LSerFi si applicano solo per analogia ai produttori di analisi finanziarie e ai loro incaricati, in quanto, come detto, la produzione di analisi finanziarie non costituisce un servizio finanziario. È richiesto in particolare che i produttori di analisi finanziarie adottino provvedimenti organizzativi adeguati per evitare conflitti di interessi che possono risultare dalla produzione di analisi finanziarie e comprometterne quindi l’indipendenza. Se nonostante questi provvedimenti organizzativi non si possono escludere conflitti di interessi, ciò dev’essere comunicato nell’analisi finanziaria (art. 25 LSerFi per analogia). I produttori di analisi finanziarie devono inoltre assicurarsi che i collaboratori dispongano delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per la loro attività (art. 22 LSerFi per analogia). Questa norma vale anche nel caso in cui il produttore dell’analisi finanziaria faccia capo a terzi (art. 23 LSerFi per analogia). Con il rimando agli articoli 21–27 LSerFi, anche le relative disposizioni d’esecuzione nell’OSerFi diventano in linea di principio applicabili e il Consiglio federale mantiene il potere di emanare disposizioni d’esecuzione specifiche per l’analisi finanziaria, in particolare per quanto riguarda i necessari provvedimenti organizzativi (cfr. art. 25 cpv. 3 LSerFi per analogia).
Capoverso 2
Il capoverso 2 stabilisce il principio secondo cui, qualora il produttore dell’analisi finanziaria non soddisfi i requisiti di cui al capoverso 1, e quindi per analogia i requisiti secondo gli articoli 21–27 LSerFi, l’analisi finanziaria non è da considerarsi indipendente e deve essere chiaramente qualificata come non indipendente. Le analisi finanziarie indipendenti non sono quindi di per sé inammissibili, ma per ragioni di tutela degli investitori sono soggette anche un chiaro obbligo di qualificazione. Una chiara qualificazione sussiste soltanto se indicata in modo prominente.
4.4 Legge del 3 ottobre 200342 sulla Banca nazionale
Art. 19 cpv. 2
A fini di semplificazione, si propone che l’articolo 19 LBN rinvii direttamente ai criteri dell’articolo 22 LInFi per definire se un’infrastruttura del mercato finanziario estera ha rilevanza sistemica in Svizzera, senza prevedere criteri specifici aggiuntivi nella LBN.
42 RS 951.11