Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria
finanziaria, appare necessario adottare misure volte a migliorare la prevenzione, l’individuazione e l’applicazione di sanzioni per gli abusi di mercato. Tale obiettivo è conseguito, in particolare, trasferendo gli obblighi degli emittenti che rivestono importanza per l’integrità del mercato dall’autodisciplina delle sedi di negoziazione al diritto statale, ottimizzando il sistema di comunicazione e sviluppando ulteriormente la sorveglianza del commercio in una sorveglianza del mercato trasversale alle sedi di negoziazione.
Per i dettagli si rimanda alle spiegazioni al capitolo 3.
1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta
1.2.1 Considerazioni generali
Gli obiettivi prioritari perseguiti con la presente modifica di legge, vale a dire rafforzare la stabilità del sistema finanziario e la competitività della piazza finanziaria, non possono essere conseguiti in modo più efficace, più efficiente sotto il profilo dei costi o con meno limitazioni per i destinatari facendo ricorso a strumenti e contenuti normativi alternativi. In particolare si è prestato attenzione a mantenere il più possibile il principio dell’autodisciplina, importante nel diritto svizzero dei mercati finanziari, a introdurre nuove disposizioni penali con estrema cautela e a prevedere anche agevolazioni normative, ove opportuno. Di seguito saranno approfondite ulteriormente le alternative esaminate in relazione alla centralizzazione degli organi per la comunicazione e all’ulteriore sviluppo della sorveglianza del commercio. Per ulteriori delucidazioni sulle alternative esaminate si rimanda alle spiegazioni ai capitoli 3 e 4.
1.2.2 Centralizzazione degli organi di comunicazione e ulteriore sviluppo della sorveglianza del commercio
Oltre alla proposta di creare un organo per la comunicazione centrale presso la FINMA per la ricezione delle comunicazioni di transazioni secondo l’articolo 39 LInFi («transaction reports»)5 e all’introduzione di una sorveglianza degli abusi di mercato trasversale alle sedi di negoziazione (sorveglianza del mercato, v. n. 3.1), sono state esaminate diverse alternative. Tali alternative saranno ulteriormente approfondite di seguito insieme ai relativi vantaggi e svantaggi.
a. Variante 1: estensione dello status quo
Con questa variante, gli organi di comunicazione delle sedi di negoziazione continuerebbero a essere responsabili della ricezione delle comunicazioni di transazioni. Diversamente dallo status quo, condividerebbero però direttamente con la FINMA tutte le comunicazioni di transazioni ricevute, e non solo i sospetti abusi di mercato come avvenuto finora. Nel settore della sorveglianza del commercio questa variante non presenterebbe differenze rispetto alla soluzione proposta, nel senso che le sedi di negoziazione continuerebbero a essere responsabili della sorveglianza della propria sede di negoziazione, mentre la FINMA sarebbe responsabile della sorveglianza trasversale alle sedi di negoziazione.
Con questa variante, le sedi di negoziazione esistenti potrebbero continuare a utilizzare la loro infrastruttura per la ricezione e il trattamento delle comunicazioni di transazioni, il che costituirebbe un intervento di minore entità nelle strutture esistenti. Nel contempo sarebbe garantita una visione olistica della FINMA su tutte le comunicazioni. Poiché le parti soggette all’obbligo di comunicazione dovrebbero però continuare a trasmettere le comunicazioni di transazioni a diversi organi di comunicazione, utilizzando formati diversi, i loro oneri e i relativi costi rimarrebbero elevati e non verrebbe risolto neppure il problema della frammentazione dei
5 Nel presente rapporto, con comunicazioni di transazioni si intendono i cosiddetti «transaction reports» che contengono informazioni rilevanti per la sorveglianza regolamentare. Non si intendono invece i cosiddetti «trade reports», necessari ai fini della sede di post-negoziazione.