Progetto
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali 916.310
4 Nel caso degli equidi, sono sostenuti soltanto gli animali della razza delle Franches Montagnes. Tutti gli animali che al 1° gennaio 1999 erano iscritti nella sezione Allevamento in purezza del libro genealogico della Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes sono considerati animali con una quota di geni della razza delle Franches Montagnes del 100 per cento.
Art. 13 Versamento di contributi
1 Gli aiuti finanziari sono versati su richiesta.
2 I termini per la presentazione delle domande e i periodi di riferimento sono stabiliti nell’allegato 2. L’UFAG può modificare l’allegato 2.
3 Gli aiuti finanziari sono versati solo dopo che è stato presentato un conteggio sulle misure zootecniche erogate. Il conteggio funge al contempo da domanda di aiuto finanziario. I termini per la presentazione dei conteggi sono stabiliti nell’allegato 2.
4 Le domande e i conteggi vanno presentati all’UFAG utilizzando gli appositi moduli.
5 Per gli aiuti finanziari di cui alla sezione 2 del presente capitolo, l’UFAG può, su richiesta, versare degli acconti. Per gli aiuti finanziari di cui agli articoli 22 capoverso 1 lettera a e 33, è possibile versare un acconto a partire da ottobre ed effettuare il pagamento finale nel corso dell’anno seguente dopo l’approvazione del rapporto sul progetto da parte dell’UFAG.
Art. 14 Contabilità e partecipazione finanziaria
1 Le organizzazioni di allevamento riconosciute devono tenere una contabilità che illustri come sono stati impiegati i singoli aiuti finanziari per le diverse misure zootecniche.
2 Gli allevatori devono partecipare finanziariamente alle misure zootecniche delle loro organizzazioni di allevamento riconosciute almeno nella misura del 20 per cento della spesa totale.
3 Nel caso di progetti di ricerca limitati nel tempo nel settore dell’allevamento, gli istituti delle scuole superiori federali e cantonali devono partecipare finanziariamente almeno nella misura del 20 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall’UFAG.
Sezione 2: Tenuta del libro genealogico nonché registrazione e valutazione delle caratteristiche zootecniche
Art. 15 Ripartizione dei fondi tra le specie
1 I fondi disponibili per la presente sezione sono ripartiti tra le specie come segue:
a. bovini, inclusi i bufali 71,5 %
b. equidi 3 %
c. suini 10,7 %
d. ovini 7,8 %