Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali

In analogia al diritto europeo in ambito zootecnico, al capoverso 3 viene stabilito che sulla base di una richiesta motivata di organizzazioni di allevamento o imprese di allevamento svizzere l’UFAG può revocare il suo parere positivo in merito a un’estensione esistente di un’organizzazione di allevamento estera o di un’impresa di allevamento estera se per almeno un anno nessun allevatore in Svizzera partecipa al programma zootecnico di questa organizzazione di allevamento o di questa impresa di allevamento.

Viene inserito il capitolo 3 «Promozione delle misure zootecniche». La sezione 1 «Disposizioni comuni» contiene disposizioni valide per tutti i tipi di contributi.

Articolo 12 Principio

Il presente articolo riprende l’articolo 14a dell’OAlle vigente.

Ai sensi dell’articolo 141 capoversi 2 e 3 D-LAgr, la Confederazione può versare contributi per misure zootecniche, fermo restando che le misure zootecniche sono definite come segue:

 gestione di un programma zootecnico proprio per lo sviluppo delle basi genetiche con tenuta del libro genealogico, monitoraggio delle risorse zootecniche nonché registrazione e valutazione delle caratteristiche zootecniche a condizione che il programma zootecnico tenga debitamente conto della redditività, della qualità dei prodotti, dell’efficienza delle risorse, dell’impatto ambientale, della salute degli animali e del loro benessere;

 misure per la conservazione delle razze svizzere e della loro diversità genetica;

 progetti di ricerca a sostegno delle due misure precedenti.

In virtù della D-LAgr, tutti i tipi di contributi dell’OAlle sono pertanto considerati contributi per misure zootecniche. L’articolo 12, in quanto articolo di principio del capitolo 3 «Promozione delle misure zootecniche», fornisce una panoramica di tutte le misure e le specie animali aventi diritto ai contributi secondo l’OAlle.

Al capoverso 1 i conigli e i volatili sono aggiunti alla lista delle specie animali che danno diritto ad aiuti finanziari. In una precedente revisione parziale dell’OAlle queste due specie erano state stralciate perché fino ad allora non erano stati versati aiuti finanziari a loro favore per mancanza di organizzazioni di allevamento riconosciute. Tuttavia, affinché l’articolo 12 possa essere considerato a tutti gli effetti un articolo riassuntivo di tutti gli aiuti finanziari e di tutte le specie che possono essere sostenute ai sensi dell’OAlle, è opportuno elencare tutte le specie che in linea di principio possono essere sostenute mediante contributi.

Al capoverso 2, in cui sono elencati i singoli contributi per misure zootecniche, sono apportate le modifiche seguenti. Nel quadro dell’attuazione del nuovo sistema di promozione dell’allevamento, i contributi per gli esami funzionali sono eliminati e sostituiti dagli aiuti finanziari per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche. Questi aiuti finanziari vengono accorpati a quelli per la tenuta del libro genealogico di cui alla lettera a. In applicazione del D-LAgr anche i contributi per i progetti di ricerca e di conservazione delle razze svizzere vengono elencati tra i contributi per misure zootecniche (lett. b e c).

La frase introduttiva del capoverso 1 è allineata alla modifica del capoverso 2. Le organizzazioni di allevamento riconosciute non possono più essere menzionate quali uniche destinatarie dei contributi per misure zootecniche poiché, come detto, anche i progetti di ricerca adesso sono considerati misure zootecniche. Gli aiuti finanziari per progetti di ricerca possono essere concessi anche a istituti delle scuole superiori federali e cantonali.