Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 44Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sull’allevamento di animali

Le imprese di allevamento che tengono registri per suini da allevamento ibridi e le organizzazioni di allevamento estere restano escluse dai contributi per misure zootecniche. Ciò è garantito menzionando come aventi diritto ai contributi per ogni misura soltanto le organizzazioni di allevamento e non anche le imprese di allevamento (cfr. art. 16 cpv.1, 25 cpv. 2 lett. a e 33 cpv. 2) e indicando come condizione per il riconoscimento all’articolo 3 capoverso 1 lettera i numero 4 che l’organizzazione di allevamento deve avere sede in Svizzera. Le organizzazioni di allevamento riconosciute con sede nell’UE restano escluse anche mediante la disposizione secondo cui il sostegno è riservato esclusivamente alle misure zootecniche per animali all’interno del Paese (art. 12 cpv. 3).

Il vigente capoverso 4 è stralciato poiché la pubblicazione degli aiuti finanziari erogati viene disciplinata direttamente negli articoli in cui sono regolamentati i rispettivi aiuti finanziari.

Nel suo rapporto «Redditività degli aiuti finanziari a organizzazioni esterne – Ufficio federale dell’agricoltura» del 25 giugno 2018, il CDF afferma che, a suo avviso, è discutibile che l’allevamento di cavalli da sport venga fatto rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 104a della Costituzione federale (Cost.; RS 101). Infatti, l’allevamento di cavalli da sport contribuisce al massimo indirettamente alla produzione agricola sostenibile e alla sicurezza alimentare. Sostiene inoltre che i contributi per la conservazione delle razze svizzere non rientrano nell’articolo 104a Cost. e vanno pertanto valutati a sé. Per questo motivo l’allevamento di cavalli da sport non è più sostenuto mediante contributi. Ciò tange le organizzazioni di allevamento di cavalli da sport Zuchtverband CH-Sportpferde (ZVCH) e Cheval Suisse. Sarà invece sostenuta anche in futuro la Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes, trattandosi di una razza svizzera.

Per questo al presente articolo (cpv. 4) si stabilisce già, per l’intero capitolo, che per quanto riguarda gli equidi soltanto gli animali della razza delle Franches Montagnes hanno diritto ad aiuti finanziari. Anche la disposizione relativa alla purezza della razza, che viene già applicata in relazione ai contributi per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» (art. 23d cpv. 3), è spostata nel presente articolo e si applica quindi per l’intero capitolo 3 «Promozione delle misure zootecniche».

Articolo 13 Versamento di contributi

Il presente articolo riprende l’articolo 4 dell’OAlle vigente.

Parlando esplicitamente di aiuti finanziari, anziché di contributi, al capoverso 1 si escludono dalla disposizione in questione le indennità per la gestione delle banche genetiche nazionali. Queste ultime, infatti, a differenza degli aiuti finanziari, non richiedono la presentazione di una domanda, bensì vanno disciplinate in un contratto di diritto pubblico e pertanto il capoverso 1 deve essere corretto di conseguenza.

Al capoverso 2 sono stralciati i giorni di riferimento visto che nel nuovo sistema di promozione si applicano periodi di riferimento. Inoltre, viene inserita la disposizione di cui al vigente capoverso 4, secondo cui l’UFAG può modificare i termini e i periodi di riferimento all’allegato 2.

Nel quadro dei contributi vigenti per la tenuta del libro genealogico e per gli esami funzionali è concesso il versamento di un acconto. Ai sensi del capoverso 5 il versamento di un acconto è ora possibile per tutte le specie animali nel quadro dei nuovi aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche (art. 18-20). Per ricevere un acconto le organizzazioni di allevamento devono presentare una domanda all’UFAG (cpv. 5). Anche il versamento di aiuti finanziari per progetti di conservazione delle razze svizzere e per progetti di ricerca (art. 22 cpv. 1 lett. a e 33) viene modificato. Il versamento di un acconto può essere effettuato a partire dal mese di ottobre dell’anno in questione. In base ai contratti di aiuto finanziario vigenti, i beneficiari sono tenuti a presentare all’UFAG un rapporto sul progetto al più tardi entro la fine di febbraio dell’anno seguente. Al capoverso 5, è stabilito che in caso di versamento di un acconto l’UFAG può decidere di procedere al pagamento finale per l’anno del progetto in questione solo previa approvazione di tale rapporto. In futuro l’UFAG e il richiedente stabiliranno se il versamento dei contributi andrà effettuato in base a tale procedura nel contratto di aiuto finanziario.