Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 45Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sull’allevamento di animali
Articolo 14 Contabilità e partecipazione finanziaria
Il presente articolo riprende l’articolo 3 dell’OAlle vigente. I capoversi 1 e 2 rimangono invariati nei contenuti.
Viene altresì mantenuta la disposizione secondo cui gli allevatori devono partecipare finanziariamente alle misure zootecniche delle loro organizzazioni di allevamento riconosciute almeno nella misura del 20 per cento della spesa totale.
L’articolo 141 capoverso 5 D-LAgr stabilisce che gli allevatori devono prendere le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro e partecipare finanziariamente alle misure zootecniche.
Secondo il capitolo 2.1 delle indicazioni del CDF in materia di gestione delle sovvenzioni di marzo 20246, gli aiuti finanziari di norma non devono superare il 50 per cento dei costi computabili. Le aliquote che superano il 50 per cento devono essere giustificate. L’aiuto finanziario concesso per misure zootecniche fino a concorrenza dell’80 per cento al massimo ovvero la partecipazione finanziaria degli allevatori nella misura di almeno il 20 per cento possono essere giustificati come segue.
a) Secondo l’articolo 7 lettera b della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu;
RS 616.1), il volume dell’aiuto finanziario è determinato in base all’interesse della Confederazione, come anche all’interesse dei beneficiari all’adempimento del compito.
L’allevamento è una base importante per la produzione sostenibile di animali e di alimenti di origine animale. Sebbene la quantità e la qualità delle prestazioni degli animali possano essere accresciute anche intervenendo sul foraggiamento e sulla stabulazione, questo miglioramento non è permanente, mentre l’aumento delle prestazioni in termini genetici ha il vantaggio di essere radicato nel genoma degli animali e dunque di rimanere nelle generazioni future. I programmi zootecnici gestiti dai contadini sono meritevoli di sostegno finanziario. In queste organizzazioni di solidarietà il programma zootecnico è supportato dalle decisioni in ambito zootecnico degli allevatori membri dell’organizzazione. L’attenzione non si concentra sui vantaggi commerciali del programma, bensì su quelli a livello aziendale per ciascun allevatore. I programmi zootecnici propri consentono di attuare obiettivi e metodi di allevamento specificamente orientati alle esigenze del mercato, alle condizioni di detenzione e alla base foraggera della Svizzera. Le organizzazioni di allevamento riconosciute sono sostenute con contributi per misure zootecniche a favore degli allevatori. I contributi della Confederazione per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche consentono alle organizzazioni di allevamento di offrire agli allevatori i loro servizi in ambito zootecnico a tariffe competitive. Senza il sostegno pubblico, i programmi zootecnici nazionali sarebbero soppiantati da quelli esteri. Di conseguenza, diventerebbe sempre più difficile allevare animali adeguati alle condizioni locali, che rispondono alle esigenze di un Paese a vocazione pastorizia come la Svizzera. Le possibilità di influenzare i programmi zootecnici esteri (focus sulla vendita di genetica, altri mercati target) sono molto limitate.
L’interesse della Confederazione per programmi zootecnici sostenibili e adeguati alle condizioni locali nell’ottica della sicurezza alimentare è quindi grande e giustifica un maggiore aiuto finanziario fino a concorrenza dell’80 per cento.
b) Inoltre, in conformità dell’articolo 7 lettera c LSu i beneficiari forniscono una prestazione propria che si può ragionevolmente esigere da loro.
6 CDF– Indicazioni in materia di gestione delle sovvenzioni. Stato: versione 1.2 marzo 2024 (in tedesco). https://www.efk.admin.ch/wp-content/uploads/publikationen/vorgehen-und-methoden/hinweise-umgang-subventionen_d.pdf